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Le modifiche all’AI Act approvate in via definitiva dal Parlamento UE

17 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Dopo l’accordo di trilogo con il Consiglio e la Commissione Ue dello scorso 7 maggio 2026, il Parlamento europeo ha approvato il 16 giugno in via definitiva la proposta di regolamento che modifica di alcune norme dell’AI Act, nell’ambito del pacchetto normativo c.d. “Omnibus digitale“.

In particolare, si rinvia l’applicazione di alcuni obblighi previsti dall’AI Act, per garantire che siano prima predisposti gli standard e le misure di sostegno necessari alla sua completa applicazione; pertanto:

  • gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio si applicheranno (in modifica dell’art. 113, lett. c) dell’AI Act):
    • dal 02 dicembre 2027 per i sistemi di IA indipendenti ad alto rischio
    • dal 02 agosto 2028 per i sistemi di IA integrati come componenti di sicurezza e disciplinati dalla normativa settoriale UE sulla sicurezza e sulla vigilanza del mercato
  • gli obblighi di marcatura dei contenuti generati dall’IA si applicheranno dal 2 dicembre 2026 (aggiungendo il paragrafo 4 all’art. 111 dell’AI Act), data dalla quale i contenuti generati dall’IA dovranno essere etichettati in modo leggibile per aumentare la trasparenza.

Le integrazioni all’AI Act – con le lettere b bis) e b ter) all’art. 5, par. 1, c. 1, i nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter dell’art. 5, nonché i nuovi paragrafi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art. 6 – vietano inoltre i sistemi di IA che generano materiale di abuso sessuale su minori o creano immagini, video e audio che raffigurano le parti intime di una persona identificabile o attività sessualmente esplicite senza il suo consenso (c.d. app “nudifier”): i fornitori non potranno immettere tali sistemi sul mercato dell’UE, salvo che siano dotati di adeguate salvaguardie tecniche per impedire la creazione di tale materiale.

Il divieto si applica anche agli utilizzatori che impiegano questi sistemi a tale scopo. Le imprese avranno tempo fino al 2 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi.

Le altre modifiche all’AI Act comprendono:

  • l’eliminazione delle sovrapposizioni normative per i sistemi che utilizzano l’intelligenza artificiale, chiarendo che i produttori dovranno rispettare solo la normativa settoriale in materia di sicurezza, garantendo così un livello equivalente di tutela della salute e della sicurezza
  • una definizione più chiara di “componente di sicurezza(in modifica del punto 14) dell’art. 3): i prodotti con funzioni di IA che si limitano ad assistere gli utenti o a ottimizzare le prestazioni non saranno automaticamente soggetti agli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio, se il loro guasto o malfunzionamento non comporta rischi per la salute o la sicurezza
  • la possibilità di trattare dati personali quando strettamente necessario per individuare e correggere distorsioni, con adeguate garanzie, sia nei sistemi di IA ad alto rischio sia in quelli non ad alto rischio (nuovo art. 4-bis dell’AI Act)
  • l’estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione (SMC) delle esenzioni previste per le PMI da alcune norme, per sostenerne la crescita
  • una semplificazione dell’applicazione delle norme per alcuni sistemi di IA per finalità generali attraverso l’Ufficio europeo per l’IA (sostituendo il paragrafo 1, art. 75 dell’AI Act).

Prima di poter entrare in vigore, le modifiche dovranno essere formalmente approvate anche dal Consiglio UE.

Si ricorda che le parti dell’AI Act non oggetto di modifica entreranno in vigore il 2 agosto 2026.

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