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Giurisprudenza

Ai lavoratori transfrontalieri spettano gli stessi vantaggi sociali dei residenti

17 Maggio 2024

Corte di Giustizia, Sez. III, 16 maggio 2024, C-27/23 – Pre. Jürimäe, Rel. Jääskinen

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 maggio 2024 resa nella causa C-27/23, si è pronunciata su un caso di discriminazione indiretta, ai danni di lavoratori transfrontalieri, rispetto ai lavoratori residenti, da parte dello stato in cui prestano la propria occupazione lavorativa, che non ha riconosciuto loro, a differenza dei residenti, degli specifici benefici sociali, come gli assegni familiari.

La Corte ha ricordato che i lavoratori frontalieri contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali dello Stato membro ospitante con i contributi fiscali e sociali che versano in tale Stato per l’attività subordinata che vi esercitano: pertanto, devono poter beneficiare delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

La Corte ritiene che una normativa come quella oggetto dell’ordinanza di rimessione comporti una differenza di trattamento e che sia contraria al diritto dell’Unione.

Infatti, la normativa di uno Stato membro che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale per minori collocati in affidamento presso il loro nucleo familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale, nonché la residenza effettiva e continuativa presso di loro, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza.

La circostanza che la decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante del lavoratore interessato non può incidere su tale conclusione.

Allo stesso modo, la questione se i lavoratori transfrontalieri provvedano essi stessi al mantenimento del minore collocato in affidamento presso il loro nucleo familiare, non può essere presa in considerazione se tale condizione non è del pari applicata al lavoratore residente presso il quale sia collocato in affidamento un minore.

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