Con risposta n. 234/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti in merito alla possibilità di emettere note di variazione in diminuzione IVA – ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 – in relazione a crediti IVA parzialmente persi da una società, a seguito di una procedura di concordato preventivo di un’impresa cliente.
Nella vicenda, la società Istante Alfa rappresentava di vantare un credito verso la società Beta che, a causa di uno stato di dissesto finanziario, aveva richiesto l’accesso ad una procedura di concordato preventivo per appianare la propria esposizione debitoria.
In un primo tempo, la procedura non giungeva a buon esito, attesa la sua mancata approvazione e la conseguente revoca da parte del Tribunale.
Ritentata la procedura nel giugno 2022, questa veniva omologata dal Giudice fallimentare, divenendo in tal modo vincolante ed efficacie.
Più nel dettaglio, il decreto di omologazione stabiliva che Alfa avrebbe recuperato solo una parte credito insinuato nel passivo concorsuale: la restante parte sarebbe stata falcidiata, ovverosia persa se la procedura si fosse conclusa positivamente.
In tale contingenza, l’Istante chiedeva all’Agenzia delle entrate se, in base all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, potesse emettere una nota di variazione in diminuzione per la parte di credito persa, prospettando altresì la possibilità di attendere la conclusione della procedura per avere la certezza dell’infruttuosità del credito.
L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione esposta da ALFA.
In via preliminare, l’Ufficio ha evidenziato che l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, è stato modificato a partire dal 26 maggio 2021, per allinearlo al dictum di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il menzionato intervento normativo ha introdotto la possibilità per le imprese di emettere note di variazione IVA in diminuzione a decorrere dalla data di apertura della procedura concorsuale del debitore, superando così la precedente impostazione che imponeva di attendere l’esito infruttuoso della stessa.
A tale proposito, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che, nel caso in esame, non rileva il principio di c.d. consecuzione tra le procedure concorsuali (che, di regola, fa retroagire gli effetti di una procedura successiva alla precedente), posto che le due procedure concorsuali avviate da Beta sono da considerarsi, tra loro, autonome.
Di conseguenza, ai fini dell’emissione della nota di variazione, si deve considerare la data di avvio della seconda procedura, che è successiva alle modifiche normative del 2021.
Resta peraltro ferma la possibilità di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione al momento dell’apertura del concordato e di attendere l’esito della procedura, giacché la definitività del piano di riparto infruttuoso può costituire un presupposto autonomo per l’emissione della nota di variazione, come previsto dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.