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Flash News

L’accordo Consiglio – Parlamento UE sulla Real Investment Strategy

18 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul framework normativo per gli investimenti al dettaglio, volto a rafforzare il mercato degli investimenti finanziari e tutelare i consumatori quando pongono in essere investimenti (RIS – Real Investment Strategy).

Il pacchetto normativo si presenta sotto forma di una direttiva contenente modifiche mirate a una serie di altre direttive UE nel settore dei servizi finanziari, come:

  • la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID)
  • la Direttiva Solvency II
  • la Direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
  • la Direttiva sugli investimenti e i gestori alternativi (AIFMD)

La proposta prevede altresì un regolamento che modifica il Regolamento sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP).

La proposta normativa sulla quale si è raggiunto un accordo quadro, in particolare, modernizza e semplifica le norme sulla tutela degli investitori, rendendole coerenti nei diversi settori finanziari:

  • Value for money:
    • per garantire che gli investitori al dettaglio possano confrontare i prodotti di investimento e ottenere un reale rapporto qualità-prezzo dai propri investimenti, le imprese di investimento al dettaglio saranno obbligate a identificare e quantificare tutti i costi e gli oneri sostenuti dagli investitori in relazione ai prodotti di investimento che consigliano
    • sulla base di standard concordati (raggruppamenti di pari livello per i prodotti, ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari – MIFID, della Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e della Direttiva sugli investimenti e i gestori alternativi – AIFMD, nonché parametri di riferimento di vigilanza per i prodotti ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa – IDD, compresi i parametri di riferimento di vigilanza nazionali introdotti entro un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore delle nuove norme), le imprese dovranno valutare se i costi e gli oneri totali siano giustificati e proporzionati; in caso contrario, tali prodotti non dovrebbero essere autorizzati alla vendita
    • vengono migliorate le informazioni standardizzate sui prodotti di investimento, come i documenti informativi chiave (KID), che le imprese devono pubblicare per garantire che i consumatori possano prendere decisioni di investimento consapevoli:
      • le informazioni sugli investimenti relative a costi, rischi e rendimenti attesi saranno rese più visibili e accessibili ai consumatori
      • i modelli aggiornati che le imprese devono utilizzare a tale riguardo saranno sviluppati e resi disponibili dalle autorità di vigilanza europee competenti
    • 30 mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove norme PRIIP, le informazioni contenute nei KID dovranno essere fornite in un formato leggibile da dispositivo automatico, per facilitarne la comparazione e per essere in linea con lo sviluppo digitale.
  • Percorso del cliente:
    • test di adeguatezza, che garantisce che ai clienti vengano consigliati prodotti di investimento adatti alla loro situazione finanziaria, alle loro esigenze e ai loro obiettivi, adattando i prodotti di investimento ai profili individuali e di tutelarsi da offerte inadeguate
    • i consulenti che forniscono raccomandazioni ai consumatori relative a strumenti diversificati, non complessi ed economicamente vantaggiosi non dovranno più valutare le conoscenze e l’esperienza di investimento del cliente nell’ambito della valutazione di adeguatezza
  • Incentivi:
    • sono previste misure di salvaguardia per contrastare i conflitti di interesse per i consulenti finanziari, introducendo norme più severe sugli incentivi, ovvero i compensi, commissioni, benefici monetari o non monetari ricevuti da un’impresa di investimento in relazione ai servizi di investimento forniti a un cliente
    • gli incentivi dovranno garantire un beneficio tangibile per il cliente ed il loro costo dovrà essere pubblicato in modo chiaro e separato dalle altre commissioni a carico dell’investitore
    • gli Stati membri potranno comunque introdurre un divieto di applicare incentivi.
  • Alfabetizzazione finanziaria e “finfluencer:
    • nuove disposizioni per stimolare l’azione nel campo dell’alfabetizzazione finanziaria, incoraggiando gli Stati membri ad aiutare i cittadini a sentirsi più in grado di comprendere i rischi e i benefici degli investimenti, nonché di valutare criticamente la consulenza finanziaria che ricevono: dalla fornitura di materiale di educazione finanziaria adeguato ai cittadini, alla garanzia che la comunicazione di marketing delle società di investimento sia corretta, chiara e non fuorviante
    • viene posta particolare attenzione sulle attività degli influencer finanziari o “finfluencer“, che offrono consulenza finanziaria a volte superficiale, principalmente attraverso i social media
  • Clienti professionali:
    • viene garantito lo stesso livello di protezione dell’investitore al dettaglio medio; il quadro normativo aggiornato consentirà a un maggior numero di investitori al dettaglio di essere trattati come clienti professionali
    • gli investitori dovranno comunque soddisfare due dei tre criteri per essere considerati professionali:
      • aver effettuato 15 operazioni significative negli ultimi tre anni, 30 operazioni nell’anno precedente o 10 operazioni superiori a 30.000 euro in società non quotate negli ultimi cinque anni (nella legislazione vigente questo criterio prevede attualmente 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti)
      • la ​​dimensione del loro portafoglio ha superato in media i 250.000 euro negli ultimi tre anni (attualmente 500.000 euro al momento della richiesta di esenzione)
      • aver lavorato e svolto attività correlate nel settore finanziario per almeno un anno o, in un criterio alternativo recentemente aggiunto, essere in grado di dimostrare di aver ricevuto istruzione o formazione in tali attività e di essere in grado di valutare il rischio
    • il criterio alternativo relativo alla formazione e all’istruzione non potrà essere combinato con il criterio relativo al portafoglio, per qualificare un investitore per un’esenzione
    • anche i dirigenti e gli amministratori di società finanziarie soggetti a una valutazione di professionalità e onorabilità ai sensi delle norme della normativa finanziaria vigente, nonché i dipendenti dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che possiedono un livello di conoscenza ed esperienza in merito a tali fondi, saranno trattati come clienti professionali.

I testi giuridici verranno quindi finalizzati all’inizio del 2026; gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme 24 mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entreranno in vigore 30 mesi dopo la loro pubblicazione, ad eccezione delle nuove norme sui PRIIP, che entreranno in vigore 18 mesi dopo la loro pubblicazione.

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