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La variazione del tasso d’interesse per omissione contributiva

7 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

INPS, con circolare n. 34 del 04 febbraio 2025, ha comunicato la variazione del tasso d’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per ritardo o omissione contributiva.

In ragione della riduzione al 2,90% del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), da parte della BCE, con decorrenza dal 05 febbraio 2025, ha rideterminato il tasso di dilazione e di differimento da applicare ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché alla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 c. 8, lett. a) e lett. b), L. 388/2000.

Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è quindi pari al tasso del 8,90% annuo, e troverà applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 settembre 2024.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 L. 388/2000, la sanzione civile sarà invece pari al 8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).

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