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Giurisprudenza

La valutazione sul MTM dei derivati non può rappresentare una notizia “falsa” o “fuorviante” ex art. 187-ter TUF

12 Ottobre 2016

Avv. Vittorio Mirra, Professore a contratto di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Corso progredito, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. II, 8 agosto 2016, n. 14059

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza (Consob).

Con la sentenza n. 14059, pubblicata l’8 agosto 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si occupa dell’interpretazione della norma del Testo Unico della Finanza (art. 187-ter) sulla manipolazione di mercato.

Il caso in esame riguardava, in particolare, le dichiarazioni del Presidente dell’ADUSBEF, il quale aveva sostenuto in una intervista pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale che le perdite di Unicredit sulle posizioni in strumenti finanziari derivati ammontavano a 4-5 miliardi di euro, contraddicendo quanto dichiarato in precedenza dal DG della stessa Banca, il quale le aveva quantificate in circa un miliardo di euro. Le dichiarazioni del Presidente ADUSBEF furono pertanto ritenute dalla Consob false e fuorvianti tali da influenzare negativamente l’andamento del titolo dell’istituto di credito in questione.

La Suprema Corte in primis fornisce un’interpretazione dell’art. 187-ter del TUF, specificando come sia erronea l’equiparazione ontologica tra loro dei due termini — “false” e “fuorvianti” — utilizzati dalla legge, col risultato di considerare decettive solo le notizie che abbiano in concreto fuorviato il mercato degli strumenti finanziari. La Cassazione afferma nella sostanza che la norma vieta le notizie false o fuorvianti che siano anche solo suscettibili di alterare il mercato.

In particolare, “false” sono le notizie oggettivamente non vere; “fuorvianti”, invece, quelle che inducono all’errore circostanziando un fatto vero con aggiunte od omissioni suggestive, volte a deviare dal suo ordito logico il ragionamento operabile sul fatto stesso.

Nello specifico, oggetto della notizia in questione è stata la valutazione mark to market dei derivati negoziati da Unicredit. Il mark to market consiste in un metodo di valutazione delle attività finanziarie, che attribuisce a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della sua scadenza naturale.

Calcolare il mark to market non di un singolo contratto, ma di un intero portafoglio di derivati richiede l’impiego di modelli matematico-finanziari di attualizzazione, in una con l’adozione di scelte metodologiche che scontano un inevitabile tasso di opinabilità tecnica. Un giudizio al riguardo non può essere assoggettato all’alternativa secca tra vero e falso, ma sarà l’espressione di un apprezzamento personale di tipo valutativo derivante dal metodo di calcolo utilizzato.

Pertanto, gli accertamenti alla base delle dichiarazioni del Presidente dell’ADUSBEF, rientranti nella libera manifestazione del pensiero, seppure giudicate insufficienti ed approssimative dalla Consob, non possono trasformare un’opinione a contenuto tecnico, condivisibile o meno che sia, in una notizia falsa e dunque sanzionabile ai sensi dell’art. 187-ter del TUF.

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