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Giurisprudenza

La rinuncia all’azione o la desistenza del creditore istante intervenuta dopo la sentenza di fallimento non ne determina la revoca

23 Ottobre 2017

Avv. Eleonora Pagani, Dottoressa di ricerca in diritto delle società e dei mercati finanziari, Università di Bologna; Avvocato presso lo Studio Legale Rossi – Professionisti Associati, Bologna

Cassazione Civile, Sez. I, 28 giugno 2017, n. 16180 – Pres. Dogliotti, Rel. Fichera

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione.


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