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Giurisprudenza

La responsabilita’ solidale dell’intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario

23 Settembre 2019

Giulia Zanzottera

Cassazione Civile, Sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25374 – Pres. Spirito, Rel. Scarano

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del patrimonio affidato al promotore finanziario, <<la previsione della responsabilità solidale tra l’intermediario e il promotore finanziario per i danni da questi arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze>>, è principio consolidato in giurisprudenza, chiarisce la Corte, che si pone <<in linea di continuità con la regola di responsabilità accolta dall’art. 2049 c.c.>>. Con il che si intende sussistente la responsabilità del promotore finanziario nei confronti del terzo, qualora sia accertato il nesso di occasionalità necessaria, e quindi un collegamento obiettivo, tra l’esecuzione delle incombenze da parte del primo e il danno al patrimonio del terzo; la Suprema Corte statuisce che <<indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato>>, ai fini della responsabilità dell’intermediario è sufficiente che l’attività illecita del promotore <<sia stata agevolata o resa possibile dall’intervento di quest’ultimo nell’attività di impresa>>. La Corte chiarisce che l’investitore deve provare l’illiceità della condotta del promotore, mentre sull’intermediario cade l’onere di dimostrare che l’investitore abbia consapevolmente agevolato l’illecito, la responsabilità dell’intermediario sarà esclusa qualora il giudice accerti la sussistenza di una gestione del patrimonio <<anomala>> e attuata <<fuori dalla sfera di controllo della Banca>>. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto legittima la decisione della Corte d’Appello di Firenze rigettando così i motivi di ricorso sulla base del fatto che, <<in assenza di contratti, di formali versamenti di somme all’intermediario, di obbligo di rendicontazione, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Banca che non aveva alcun rapporto diretto con gli investitori, né alcun elemento per venire a conoscenza della condotta illecita del promotore>>. Nella specie è stato difatti escluso il nesso di occasionalità necessaria, requisito sufficiente e imprescindibile ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dell’intermediario finanziario ex art. 2049 c.c.

 

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