La Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sul pacchetto relativo all’euro digitale.
In particolare il pacchetto è comporto da tre elementi:
- 2023/0212(COD) relativo all’introduzione dell’euro digitale e fondato sulla specifica proposta legislativa della Commissione.
- 2023/0211(COD) relativo alla fornitura di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento con sede negli Stati membri la cui valuta non è l’euro e fondato a sua volta su proposta della Commissione
- 2023/0208(COD) relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro basato su specifica proposta della Commissione.
Come noto, l’euro digitale rappresenta una nuova forma di moneta elettronica che sarà emessa da BCE. Potrà operare sia online che offline: in particolare, i pagamenti online verrebbero elaborati attraverso un sistema basato su conti, mentre quelli offline avverrebbero direttamente tramite dispositivi di archiviazione locali. Tale ultima funzionalità sarebbe equivalente all’uso del contante, poiché la perdita del dispositivo comporterebbe la perdita del denaro offline senza possibilità di rimborso.
In relazione alla tutela dei dati personali, i principi di privacy by design e privacy by default verrebbero rispettati. Inoltre, tecnologie all’avanguardia, come zero-knowledge proofs, consentirebbero di verificare le transazioni senza esporre i dati personali, che verrebbero trattati solo nella misura strettamente necessaria al funzionamento del sistema. La BCE, precisa la Commissione, non avrebbe accesso ai citati dati.
Con riguardo al modello di distribuzione, invece, tutti i prestatori di servizi di pagamento, potrebbero distribuire l’euro digitale in tutta l’UE e la maggior parte delle imprese sarebbe tenuta ad accettarlo. Sarebbero previste eccezioni per i lavoratori autonomi e per le piccole e microimprese che non accettano altri pagamenti digitali.
Sarebbero inoltre consentiti rifiuti temporanei, ad esempio in caso di interruzione di corrente, a determinate condizioni.
In merito alle commissioni e gli oneri, i servizi di base – quali l’apertura di un conto, la detenzione e la gestione dei fondi e l’ottenimento di almeno uno strumento di pagamento -sarebbero gratuiti.
I prestatori potrebbero applicare commissioni per i servizi aggiuntivi, ad eccezione delle penali per inattività relative alla tenuta del conto o dei pacchetti di servizi. Le commissioni per gli esercenti e tra fornitori sarebbero soggette a un tetto massimo, mentre i pagamenti offline sarebbero completamente esenti da commissioni.
In tema di stabilità finanziaria e limiti di detenzione, la Commissione evidenzia come verrebbe fissato un limite massimo alla quantità di euro digitale che ogni individuo potrebbe detenere. Le imprese, si precisa, non sarebbero autorizzate a detenere euro digitali, salvo che per accumulare i pagamenti in entrata per un massimo di 24 ore.
La Commissione sottolinea, poi, come si voglia garantire che il ruolo di BCE rimanga distinto dalle sue funzioni di politica monetaria.
Prima dell’avvio della moneta digitale, la BCE dovrebbe adottare un regolamento, realizzare le infrastrutture, condurre test e definire le norme in materia di responsabilità.
Si precisa, inoltre, come vi sarebbe un periodo di implementazione pari ad almeno 24 mesi.
La Commissione precisa, inoltre, come gli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro dovrebbero designare un’autorità nazionale incaricata di monitorare eventuali ripercussioni sulla propria valuta.
In aggiunta, Paesi dell’area dell’euro sarebbero tenuti a garantire l’accessibilità del contante e a predisporre piani di emergenza in caso di interruzioni dei pagamenti digitali.
Le imprese, inoltre, non potrebbero vietare l’uso del contante tramite cartelli no cash o clausole contrattuali standard. Gli Stati membri, in aggiunta, dovrebbero verificare periodicamente la disponibilità di contante, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, quali gli anziani, le persone a basso reddito e coloro che non dispongono di un conto bancario.
I mandati negoziali relativi ai tre testi saranno resi noti all’inizio della sessione plenaria di luglio, mentre il testo legislativo definitivo dovrà essere negoziato con il Consiglio prima di entrare in vigore.


