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Giurisprudenza

Per la lite promossa dalla consolidante, in relazione al diniego di rimborso di imposte pagate in eccedenza, non sussiste il litisconsorzio necessario con la consolidata

19 Giugno 2020

Alessandro Nota

Cassazione Civile, Sez. V, 20 febbraio 2020, n. 4415 ― Pres. Cirillo, Rel. D’Orazio

Di cosa si parla in questo articolo

Una società con sede amministrativa in Italia e sede legale nelle Isole del Canale, con domicilio fiscale in Italia dal 2002, consegue redditi d’impresa di fonte tunisina, Stato nella quale la stessa opera per il tramite di una stabile organizzazione (individuata ai sensi dell’art. 162 del TUIR e dell’art. 5 della Convenzione Italia-Tunisia) ed è ivi soggetta ad una imposizione onnicomprensiva, sostitutiva di imposte dirette, indirette, e dei diritti doganali (Prélèvement fiscal global forfaitaire, nel seguito “PFGF”).

Tale società apparteneva ad un consolidato nazionale italiano, in qualità di consolidata. Nel 2004 la stabile organizzazione della consolidata pagava un determinato ammontare a titolo di imposta sostitutiva in Tunisia che, ai fini IRES, qualificava quale costo deducibile.

A seguito di istanza di interpello (cfr. Risoluzione n. 83/E del 2008), l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, pur nei limiti della quota parte direttamente afferente al reddito di impresa, il PFGF quale “similare” all’IRES; pertanto, la consolidata riteneva di poter accedere al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, di cui all’art. 165 del TUIR.

Di conseguenza, la consolidante ha ricalcolato l’imposta netta dovuta con riferimento alla dichiarazione del consolidato per il periodo d’imposta 2004, per effetto della riclassificazione delle imposte pagate in Tunisia da costi deducibili, ad imposte indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, ma “detraibili” con il meccanismo dell’art. 165 del TUIR. Dal calcolo appena descritto, è emerso un versamento di imposte in eccesso, che la consolidante ha chiesto a rimborso, senza tuttavia che quest’ultima e la consolidata procedessero alla presentazione di dichiarazioni integrative.

L’istanza di rimborso in esame si è conclusa con provvedimento tacito di rifiuto.

La consolidante ― risultante vittoriosa in primo grado di giudizio ma soccombente in secondo ― adiva dunque la Corte di Cassazione lamentando, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (con conseguente nullità assoluta della sentenza per violazione del principio del contraddittorio), giacché, ai sensi dell’art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973, il litisconsorzio necessario non sussisterebbe solo in caso di emissione di avviso di accertamento tramite atto unico, ma anche in caso di istanza di rimborso presentata dalla sola società consolidante.

Sono di diverso avviso, invece, gli Ermellini i quali affermano ― pur riconoscendo che la soggettività tributaria permane in capo alle singole società e non è attribuibile al gruppo di cui fanno parte ― che la soggettività delle consolidate è incompleta, poiché non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo. Ai sensi dell’art. 118 del TUIR, infatti, compete al soggetto consolidante il riporto a nuovo delle perdite del gruppo maturate in costanza di consolidato, della liquidazione dell’imposta dovuta ovvero dell’eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

Per l’effetto, la Corte ha ritenuto non sussistente il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata, rigettando il ricorso presentanto.

 

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