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Giurisprudenza

La funzione dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB nell’accertamento del passivo fallimentare

1 Luglio 2020

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, conferma la sua consolidata giurisprudenza in merito all’efficacia – in termini di legittimazione attiva – dell’avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB.

Nel caso di specie il ricorrente, escluso dallo stato passivo per difetto di legittimazione attiva, ha affermato che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale fosse idonea e sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva del ricorrente.

La Corte di Cassazione, per converso, ha escluso la ragionevolezza di tale interpretazione affermando che la previsione di cui all’art. 58, comma 4, TUB vale unicamente “a impedire l’eventualità di pagamento liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente”: pertanto la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale “può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione … ma di sicuro non dà contezza … degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere”.

Alla luce di quanto sopra, in conformità con la propria giurisprudenza la Corte di Cassazione ha affermato che è onere del cessionario “fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco”: naturalmente tale prova potrebbe essere raggiunta anche dal solo avviso di cessione, laddove lo stesso fosse idoneo a eliminare qualsivoglia incertezza in merito ai crediti oggetto di cessione.

 


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