WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Approfondimenti

La disciplina fiscale delle perdite su crediti per le banche dopo la Legge di Stabilità 2014

24 Febbraio 2014

Giulio Andreani, Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, Dottore Commercialista

Di cosa si parla in questo articolo

Con lart. 1, commi 160 e 161, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (“Legge di Stabilità 2014”), a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013, sono state apportate rilevanti modifiche con riguardo al regime fiscale delle perdite su crediti maturate dalle banche, dando seguito alle istanze degli operatori che lamentavano la penalizzazione che era derivata dallentrata in vigore del D.L. n. 112/2008, solo in parte mitigate dalle disposizioni dellart. 2, commi 55-59, del D.L. n. 225/2010 in tema di conversione delle imposte anticipate in crediti dimposta. Il nuovo regime fiscale di tali componenti di reddito risulta aderente al relativo assetto contabile.

1. Il trattamento contabile delle perdite su crediti delle banche

In base allo IAS 39 i crediti possono essere soggetti ad una valutazione operata per singole posizioni creditorie (“valutazione analitica”) e/o per categorie omogenee (“valutazione per masse”)1.

La svalutazione operata secondo criteri analitici è portata a diretta riduzione dei singoli crediti cui si riferisce. La svalutazione per masse, invece, in quanto indistintamente riferita all’insieme di crediti facenti parte di un determinato raggruppamento, confluisce in un fondo rettificativo, da utilizzare man mano che le perdite stimate acquisiscono carattere di certezza2.

Di regola, la svalutazione per masse (anche detta “di portafoglio”) è utilizzata in ordine ai crediti per i quali non si sono manifestati particolari problemi di esigibilità e ai crediti scaduti da meno di un certo periodo di tempo (per esempio, centoventi giorni); le svalutazioni analitiche (anche dette “specifiche”) riguardano i “crediti incagliati” (vale a dire i crediti verso soggetti in temporanea situazione di difficoltà, il cui incasso richiede un maggior periodo di tempo rispetto a quanto preventivato) e i “crediti in sofferenza”, vantati verso soggetti in conclamato stato di insolvenza (quali – per esempio – i crediti verso imprese assoggettate a procedure concorsuali)3.

Per quanto concerne la classificazione in bilancio, i crediti, in quanto qualificati come strumenti finanziari dallo IAS 32, possono essere iscritti in astratto in una delle quattro categorie previste dallo IAS 39, vale a dire:

  1. attività con fair value rilevato a conto economico (“fair value through profit & loss”, FVTPL), a propria volta distinte tra attività “held for trading” (HFT), se il titolare ha intenzione di cederle entro dodici mesi, e attività “fair value option” (FVO);
  2. investimenti posseduti sino alla scadenza (“held to maturity”, HTM), se il titolare ha l’oggettiva intenzione e capacità di mantenerne il possesso sino alla scadenza;
  3. finanziamenti e crediti (“loans and receivables”, L&R);
  4. attività finanziarie disponibili per la vendita (“available for sale”, AFS).

Con riferimento al mercato italiano, tuttavia, i crediti del settore bancario sono di regola iscritti nella categoria “L&R” (che costituisce la classificazione naturale) ovvero nella categoria “AFS” (per i crediti ritenuti disponibili per future cessioni)4.

I crediti iscritti nel portafoglio “L&R” sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e l’eventuale rivalutazione (o ripresa di valore) può essere operata solo nei limiti del valore contabile originario del relativo credito; i crediti iscritti nella categoria “AFS” sono valutati al fair valuee, in caso di rivalutazione, il loro valore contabile può risultare anche superiore al valore di iscrizione originario.

Secondo le istruzioni fornite dalla Banca dItalia con i provvedimenti 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006 (oggetto di successivi aggiornamenti), le variazioni relative ai crediti iscritti nella categoria “AFS” sono imputate alla voce 130 del passivo dello stato patrimoniale, in contropartita alla rettifica del valore dei crediti iscritto nella voce “70” dello stato patrimoniale (“crediti verso la clientela”). Le svalutazioni e le riprese di valore (o rivalutazioni) relative ai crediti iscritti nella categoria “L&R”, invece, sono contabilizzate nella voce 130.a) del conto economico (“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”)5.

Nella nota integrativa, la suddetta voce “130.a)” va distinta tra “rettifiche di valore di portafoglio e “rettifiche di valore specifiche. Le svalutazioni specifiche vanno altresì ivi suddivise nelle sottovoci “cancellazioni” e “altre”6. La sottovoce “cancellazioni” riguarda le rettifiche di valore operate in dipendenza di eventi estintivi del diritto di credito, che ne determinano la cancellazione dalle scritture contabili7.

Gli utili o le perdite su crediti derivanti dal trasferimento a terzi di tutti i rischi e benefici sui relativi flussi finanziari devono essere distintamente rilevati nella voce “100.a)” del conto economico (“Utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti”). Infatti, il par. 17 dello IAS 39 impone la cancellazione del credito (“derecognition”):

  1. quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari da esso derivanti vengono meno, vale a dire quando lobbligazione si estingue giuridicamente (come accade in caso di regolare adempimento da parte del debitore, prescrizione, remissione, transazione, conversione di crediti in partecipazioni);
  2. in caso di trasferimento (sostanziale) di tutti i rischi e i benefici sui relativi flussi finanziari, a prescindere, quindi, dal trasferimento giuridico-formale del credito.

Non deve invece essere effettuata alcuna cancellazione in caso di trasferimento giuridico del credito cui non consegua il trasferimento (sostanziale) dei relativi rischi e benefici in capo al cedente, dovendoi crediti continuare ad essere rilevati nellattivo dello stato patrimoniale del cedente (c.d.continuing involvement”).

2Il regime vigente fino al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2012

Prima dellentrata in vigore delle modifiche recate dalla Legge di Stabilità 2014, il regime fiscale delle perdite su crediti maturate dalle banche si fondava sulla tradizionale distinzione (valevole per la generalità delle imprese) tra:

  1. perdite da realizzo;
  2. perdite da valutazione.

Le prime maturano allorché viene meno la titolarità giuridica del diritto di credito e il titolare dello stesso subisce una perdita economica corrispondente allimporto del credito rimasto insoddisfatto, come accade in dipendenza:

  • del trasferimento del credito ad un terzo soggetto;
  • di un atto di remissione disposto dal creditore (ad esempio, un atto di rinuncia – totale o parziale– sottoscritto a seguito di una transazione);
  • dellavvenuto decorso del termine di prescrizione.

Al ricorrere di uno dei suddetti eventi, la perdita su crediti subita trova fondamento in una causa giuridica “oggettiva” che determina la definitiva fuoriuscita del credito dal patrimonio dellimpresa che ne era titolare, così come è oggettiva la sua misurazione, la quale deriva da una mera operazione algebrica (consistente nella differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ceduto e il prezzo realizzato) ed è, quindi, scevra da apprezzamenti o giudizi discrezionali del creditore.

Le perdite da valutazioneinvece, discendono da una valutazione in ordine alla capacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. A differenza di quelle da realizzo, dunque, esse ineriscono a situazioni il cui il diritto di credito non è ancora venuto meno in capo a chi ne è titolare, per il che la loro determinazione si fonda su un giudizio probabilistico avente ad oggetto il grado di esigibilità di tale diritto, alla luce della situazione patrimoniale e finanziaria in cui versa il debitore.

Ciò premesso, fino al periodo dimposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2013, le perdite su crediti maturate dalle banche (così come per la generalità delle imprese) erano disciplinate:

  1. dallart. 101 del T.U.I.R., con riguardo alle perdite su crediti da realizzo e le perdite risultanti da elementi certi e precisi (tra cui quelle verso imprese assoggettate a procedure concorsuali);
  2. dallart. 106, commi 3 e ss., del T.U.I.R., con riguardo alle perdite su crediti da valutazione, non risultanti da elementi certi e precisi.

2.1. La disciplina fiscale di cui allart. 101 del T.U.I.R.

Secondo lorientamento maggiormente diffuso in dottrina8, le perdite su crediti da realizzo rientrerebbero nel comma 1 dellart. 101 del T.U.I.R., che riconosce in generale la deduzione delle minusvalenze relative ai beni dimpresa, comprese, quindi, le minus valenze conseguenti al venir meno di un credito. Per converso, lambito applicativo del comma 5 del medesimo art. 101 sarebbe circoscritto alle perdite su crediti da valutazione, a norma del quale sono deducibili le perdite su crediti:

  1. risultanti da elementi certi e precisi9;
  2. verso imprese assoggettate a procedure concorsuali, in ogni caso.

Il diverso trattamento prospettato in dottrina si basa principalmente sulla considerazione che i presupposti richiesti dal comma 5 dell’art. 101 si riferirebbero a situazioni nelle quali il diritto di credito sussiste, risultandone invece dubbia la modalità di soddisfazione, ovverosia a situazioni in cui, essendo controverso il quantum della perdita, il giudizio negativo sull’importo recuperabile del credito deve fondarsi – per assumere rilevanza fiscale – su “elementi certi e precisi”, che lo rendano attendibile e il più oggettivo possibile. Si giustificherebbe, dunque, in quest’ottica la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso imprese assoggettate a procedure concorsuali, ammessa “in ogni caso” dal comma 5 dell’art. 101, poiché in tali situazioni il diritto di credito sussiste fino alla chiusura della procedura concorsuale ma l’assoggettamento alla stessa certifica l’insolvenza del debitore e, quindi, la sostanziale inesigibilità del credito, senza necessità di addure ulteriori elementi di valutazione.

Benché le perdite da realizzo siano – tranne che in taluni casi – ipso facto e ipso iure certe nellan e nel quantum, (sicché la determinazione della relativa perdita non abbisogna di alcuna valutazione di merito), in giurisprudenza10 si è andato consolidando un orientamento diverso, secondo cui anche la deducibilità delle perdite su crediti da realizzo resterebbe subordinata alla ricorrenza di elementi certi e precisi, sul presupposto che il comma 5 dellart. 101 sarebbe rivolto alla generalità delle perdite su crediti (e, quindi, non solo a quelle da valutazione).

Lorientamento assunto dalla Cassazione è stato condiviso dallAgenzia delle Entrate con la risoluzione n. 70/E del 29 febbraio 2008 nonché, da ultimo, con la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, venendo affermato che gli elementi certi e precisi devono sussistere anche in relazione alle perdite derivanti da atti dispositivi del credito.

La questione relativa alla sussistenza di tali “elementi in ordine alle perdite da realizzo concerneva anche quelle originate dalla cancellazione dei crediti, disciplinate relativamente ai soggetti IAS adopter dallo IAS 39. Al fine di eliminare incertezze interpretative sul punto, lart. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012 (quale risultante a seguito delle modifiche apportatevi in sede di conversione dalla L. n. 134 del 7 agosto 2012) ha quindi aggiunto al comma 5 dellart. 101 del T.U.I.R. il seguente periodo: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2012, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintiviPer effetto di tale modifica normativa, gli elementi certi e precisisi considerano sussistenti ex lege in caso di cancellazione dal bilancio” del credito in osservanza dei principi contabili internazionali, senza necessità di addurre ulteriori elementi.

Assumendo unicamente rilevanza la qualificazione attribuita allevento in base alle regole IAS, la deduzione della perdita su crediti non spetta in caso di trasferimento giuridico del credito cui non consegua il trasferimento (sostanziale) dei relativi rischi e benefici in capo al cedente, giacché, in questo caso, i crediti continuano ad essere rilevati nellattivo dello stato patrimoniale del cedente (c.d.continuing involvement”)Questa conclusione è stata confermata dallAgenzia delle Entrate, la quale, con la circolare n. 26/E/2013, ha preso atto del fatto che “alla luce della nuova disposizione normativa per limpresa IAS/IFRS adopter devono ritenersi sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la derecognition di un credito” e, quindi, anche quando “limpresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dellattività finanziaria, ma assume unobbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dellattività finanziaria (rimanendo titolare del credito solo sotto il profilo formale).

2.2. La disciplina fiscale di cui allart. 106 del T.U.I.R.

Fino al periodo dimposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2013, con riguardo gli enti creditizi e finanziari lart. 106, commi 3 e ss., del T.U.I.R. disciplinava le svalutazioni dei crediti operate per masse nonché le rettifiche di valore operate in maniera specifica ma non risultanti da elementi certi e precisi.

In particolare, i commi 3 e 3-bis dellart. 106 prevedevano11:

  1. la deduzione immediata (nellesercizio di contabilizzazione) delle svalutazioni operate fino allo 0,30% del valore nominale complessivo dei crediti erogati entro il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2009, per limporto non coperto da garanzia assicurativa, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate (comma 3)12;
  2. la deduzione immediata (nellesercizio di contabilizzazione) delle svalutazioni operate fino allo 0,50% del valore nominale complessivo dei crediti per i crediti erogati a decorrere del periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente allammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi dimposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato (comma 3-bis);
  3. la deduzione in diciotto quote costanti annuali dellimporto delle svalutazioni eccedenti la percentuale sub a) (comma 3);
  4. la deduzione in nove quote costanti annuali dellimporto delle svalutazioni eccedenti la percentuale sub b) (comma 3-bis);
  5. la deduzione delle perdite su crediti ai sensi dellart. 101, comma 5, limitatamente alla parte eccedente lammontare degli accantonamenti per rischi su crediti dedotti nei precedenti esercizi13.

Pertanto, la previgente disciplina fiscale richiedeva di scomporre lammontare iscritto nella voce “130.a)tra:

  • importo riferibile a perdite su crediti analitiche aventi natura realizzativa (che, ai sensi dellart. 101 del T.U.I.R., era deducibile per intero nellesercizio di realizzo);
  • importo riferibile a svalutazioni analitiche operate in relazione ad imprese assoggettate a procedure concorsuali (che, ai sensi dellart. 101, comma 5, del T.U.I.R. era deducibile per intero nellesercizio di apertura della procedura, fatti peraltro salvi gli effetti di una diversa previsione risultante dal piano liquidatorio o di risanamento, relativo alla procedura);
  • importo riferibile a svalutazioni analitiche operate in presenza di elementi certi e precisi attestanti linesigibilità del credito (che, ai sensi dellart. 101 del T.U.I.R., era deducibile per intero nellesercizio nel corso del quale tali “elementi” si erano manifestati);
  • importo riferibile a svalutazioni analitiche non fondate su elementi certi e precisi (che era deducibile entro i limiti previsti dai commi 3 e 3-bis dellart. 106 del T.U.I.Rnellesercizio in cui è operata la svalutazione e, per leccedenza, in quote costanti nei successivi diciotto o nove esercizi);
  • importo riferibile a svalutazioni operate con criteri forfettari (che era deducibile entro i limiti previsti dai commi 3 e 3-bis dellart. 106 nellesercizio in cui è operata la svalutazione e, per leccedenza, in quote costanti nei successivi diciotto o nove esercizi).

3. La disciplina fiscale vigente a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013

La deduzione delle svalutazioni crediti in diciotto (o nove) anni, in un periodo economico caratterizzato da una fase di persistente credit crunch penalizzava oltre modo gli istituti bancari rispetto alla concorrenza internazionale. Oltre alle imprese del settore bancario, lo stesso Fondo Monetario Internazionale, con il “Global Financial Stability Report”, ha sollecitato il governo italiano per ladozione di misure dirette a favorire una più rapida deduzione di detti componenti negativi di reddito, anche nellottica di agevolare i processi di ristrutturazione del debito.

Per altro verso, lassetto normativo descritto nel precedente par. 2.2 aveva originato difficoltà applicative e, di conseguenza, un significativo contenzioso in ordine alla corretta composizione della voce 130.a) e delle relative sottovoci14.

Queste ragioni hanno indotto il legislatore a modificare il regime fiscale delle perdite su crediti (da realizzo e da valutazione) a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013, con la L. n. 147/2013.

3.1. Le novità apportate

Il regime fiscale delle perdite su crediti maturate dalle banche (e dalle imprese di assicurazioni) è stato innovato mediante la riformulazione del comma 3 e labrogazione dei commi 3-bis, 4 e 5 dellart. 106 del T.U.I.R. Inoltre, dallambito applicativo del comma 5 dellart. 101 sono state escluse le perdite su crediti verso la clientela maturate dagli istituti di credito, in quanto appositamente disciplinate dal nuovo comma 3 dellart. 10615.

Per i predetti soggetti, la norma da ultimo citata attualmente dispone che:

  1. le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nellesercizio in cui sono rilevate in bilancio;
  2. le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nellesercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi16Tali componenti negativi si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Per effetto della Legge di Stabilità 2014, quindi, il regime fiscale distingue unicamente tra perdite su crediti da cessione (categoria sub a) e rettifiche/riprese di valore (categoria sub b), al pari di quanto prevede la legislazione civilistica con riguardo al bilancio. Inoltre, in sede di determinazione del reddito dimpresa imponibile ai fini dellIres tali componenti negativi assumono rilevanza secondo lo stesso importo iscritto in bilancio ed a prescindere dalla sussistenza di elementi certi e precisi.

Il nuovo regime fiscale risulta, dunque, di più facile applicazione rispetto a quello previgente (in quanto aderente allimpostazione contabile), non richiedendo la “scomposizione” dei valori iscritti nella voce “130.a), né il calcolo del “monte crediti” (cui era collegato il quantum delle svalutazioni immediatamente deducibile).

Per altro verso, la nuova disciplina ha ridotto sensibilmente il periodo di deduzione delle perdite su crediti da valutazione (ergo, rettifiche di valore o svalutazioni), contabilizzate a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013. Per le svalutazioni operate in precedenza, invece, non sono previste disposizioni transitorie, per il che continua a valere il regime previgente con riferimento alle frazioni (diciottesimi o noni) residue ancora da dedurre in sede di determinazione del reddito, come espressamente confermato dal comma 161 dellart. 1 della L. n. 147/201317.

Tuttavia, dal 2013 le perdite per inesigibilità, relative a crediti verso clienti assoggettati a una procedura concorsuale, non sono più deducibili integralmente nellesercizio nel corso del quale tale procedura è aperta, ma nellesercizio in cui la perdita è rilevata e nei quattro successivi (in quote costanti), al pari di quanto previsto per le altre perdite da valutazione. Lo stesso vale per le perdite su crediti verso clienti che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. ovvero per le perdite da valutazione risultanti da elementi certi e precisi.

3.2. Le perdite su crediti da derecognition

Con riferimento alle perdite su crediti da realizzo, in base alla normativa previgente, la cancellazione del credito dal bilancio IAS compliant assumeva rilevanza fiscale sia al verificarsi di un evento comportante lestinzione dellobbligazione giuridica (come in caso di rinuncia formalmente comunicata al debitore ovvero di prescrizione) sia in occasione del trasferimento a terzi di tutti i rischi e benefici connessi al credito (“derecognition”).

Con la L. n. 147/2013, a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013 nulla è cambiato per le perdite realizzate in dipendenza del trasferimento a terzi di tutti i rischi e benefici connessi al credito, restando ferma la loro deduzione integrale nellesercizio di realizzo a prescindere dalla sussistenza di elementi certi e precisi, conformemente a quanto previsto con il D.L. n.83/2012.

È invece mutata la disciplina fiscale delle perdite su crediti rilevate in dipendenza degli altri eventi estintivi di cui alla lett. a) del par. 17 del IAS 39, comportanti lestinzione dellobbligazione giuridica del credito, quali la prescrizione, la rinuncia o la riduzione del debito prevista nellambito di accordi di natura transattiva, che in forza della disciplina vigente sono deducibili in quote costanti in tale esercizio e nei quattro successivi, al pari di quanto previsto per le perdite da valutazione.

Con lentrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, quindi, assume decisiva rilevanza la distinzione tra perdite su crediti realizzate mediante cessionealtre perdite su crediti da cancellazione, risultando diverso il periodo di imputazione.

Questa distinzione rispecchia sostanzialmente la classificazione in bilancio, ma con una (almeno apparente) differenza. Infatti, la novellata disciplina fiscale si riferisce alle perdite realizzate “mediante cessione a titolo oneroso”, mentre la voce “100.a)” del conto economico si limita a richiamare gli utili o le perdite derivanti da cessione (o riacquisto) di credito, indipendentemente dal carattere oneroso del trasferimento. A tale ultimo riguardo, con il provvedimento del 22 dicembre 2005 la Banca dItalia ha precisato che nella sottovoce a) figurano i saldi, positivi o negativi, tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita delle attività finanziarie classificate nei portafogli “crediti”.

Invero, il riferimento allonerosità della cessione appare chiaramente volto ad escludere (dalla deduzione immediata) le perdite derivanti da trasferimenti effettuati a titolo di mera liberalità. Occorre tuttavia chiedersi se a tal fine possano considerarsi onerosi anche i trasferimenti effettuati a titolo gratuito ma privi di un animus donandi, in quanto diretti a perseguire un interesse patrimoniale apprezzabile, ottenuto aliundein una forma diversa dal corrispettivo vero e proprioQuesta problematica si pone, in particolare, con riferimento alle cessioni dei crediti operate a fronte della pattuizione del prezzo simbolico (“numno uno”), in considerazione della totale inesigibilità del credito, come può accadere nellambito di accordi di ristrutturazione del debito.

Ad avviso di chi scrive, stante il principio di derivazione “rafforzata” sancito dallart. 83 del T.U.I.R., con riguardo alle banche IAS adopter occorre rispondere a questo quesito proprio alla luce delle prescrizioni dei principi contabili internazionali, nel senso che il carattere oneroso o meno della cessione (rectius, del trasferimento18) del credito a terzi deve essere individuato in forza delle regole IAS compliant e, quindi, sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ne discende che, dallapplicazione di tale principio, la cessione operata ad un prezzo simbolico va qualificata (tanto ai fini del bilancio quanto ai fini fiscali) come una unilaterale remissione del debito, allorché listituto di credito non abbia alcun interesse o convenienza economica ad adire alle vie legali per ottenere la soddisfazione del credito. A questo proposito si ricorda che, secondo le istruzioni fornite dalla Banca dItalia con la circolare n. 272 del 30 luglio 2008va classificata nella voce 130.a) del conto economico la perdita derivante dalla definitiva presa datto (mediante specifica delibera) dellirrecuperabilità dellattività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. In questo caso, quindi, la perdita su crediti derivante dalla cessione a prezzo simbolico è deducibile per quinti e non integralmente nellesercizio di realizzo.

A diversa conclusione dovrebbe invece pervenirsi qualora la cessione del credito a un prezzo simbolico sia invece giustificata da un interesse concreto della banca, apprezzabile sotto il profilo economico. In questo caso, infatti, la cessione non sarebbe qualificabile alla stregua di una mera rinuncia, ma diretta a conseguire un vantaggio patrimoniale (ancorché indiretto); ne discende che tale perdita dovrebbe essere iscritta nella voce “100.a)” del conto economico e, di conseguenza, essere integralmente dedotta nellesercizio in cui è rilevata.

Appare comunque opportuno evidenziare che, al momento del realizzo, il valore fiscale del credito generalmente dovrebbe risultare – di regola – già abbondantemente ridotto delle svalutazioni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti (a meno che linesigibilità non si sia resa manifesta improvvisamente), sicché la relativa perdita su crediti, essendo da calcolare in funzione del valore residuo, dovrebbe in concreto riguardare un valore relativamente esiguo.

 

1

La valutazione per masse richiede il preliminare raggruppamento dei crediti in base a caratteristiche comuni indicative del rischio creditizio (scadenza, classi di importo, attività economica esercitata, residenza, ecc.). In base allo IAS 39, la svalutazione collettiva può essere quantificata in base a criteri statistico-matematici, tenendo conto del time value.


ritorna

2

Se la svalutazione è operata in via forfettaria per crediti appartenenti a raggruppamenti omogenei, essa può essere ripartita sulle singole posizioni creditorie in maniera proporzionale ai rispettivi valori contabili, così operando una rettifica diretta di ciascuna di esse (anziché costituire un fondo); in questo modo la svalutazione diventa analitica.


ritorna

3

Con l’introduzione degli IAS/IFRS, per le banche IAS adopter è venuta meno la possibilità di operare accantonamenti per rischi su crediti futuri in un apposito fondo del passivo.


ritorna

4

Cfr. A. Catona, A. Labadini, “La tassazione delle banche”, a cura di F. Acerbis, A. Catona, 2011, pagg. 18 e 19.


ritorna

5

In tale voce vanno altresì iscritte le perdite durevoli di valore connesse ai crediti “AFS”.


ritorna

6

Le rivalutazioni sono distinte solo tra “riprese di valore di portafoglio” e “riprese di valore specifiche”.


ritorna

7

Cfr. A. Catona, A. Labadini, cit., pag. 28 e ss.


ritorna

8

Cfr. ex multis Assonime, “Guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese IAS Adopter”, 2011, par. 3.2.6.


ritorna

9

Gli “elementi certi e precisi” sussistono in ogni caso quando: (i) sia decorso un periodo di oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento e l’importo del credito non è superiore a € 5.000,00 per le imprese di più rilevanti dimensioni e ad € 2.500,00 per le altre; (ii) il diritto alla riscossione è prescritto.


ritorna

10

Cfr. Cass., n. 14568 del 20 novembre 2001, Cass., n. 13181 del 4 ottobre 2000, n. 7555 del 23 maggio 2002.


ritorna

11

L’importo delle rettifiche di valore si considera al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio.


ritorna

12

Nell’ammontare dei crediti cui applicare la percentuale (cosiddetto “monte crediti”) si assume il valore contabile degli stessi al netto delle rettifiche di valore operate negli esercizi precedenti, ma al loro di quelle rilevate nell’esercizio.


ritorna

13

Il valore fiscale dei crediti è automaticamente ridotto per un ammontare corrispondente a quello delle svalutazioni imputate in bilancio, compreso quello relativo alle quote di svalutazione non ancora dedotte.


ritorna

14

Cfr. A. Trabucchi, G. Manguso, “Cambia il regime IRES ed IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari”, in Corriere Tributario n. 43/2013, pag. 3389.


ritorna

15

Le perdite relative a crediti diversi da quelli verso la clientela, invece, continuano ad essere disciplinate dall’art. 101.


ritorna

16

Per effetto della L. n. 147/2013,, la deduzione delle rettifiche di valore iscritte nella voce “130.a” è stata estesa anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.


ritorna

17

Va comunque considerato che il diritto di dedurre le quote residue di tali componenti negativi viene automaticamente meno in caso di trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate iscritte nel bilancio delle banche, per la parte concernente le svalutazioni dei crediti operate ai sensi dei previgenti commi 3 e 3-bis dell’art. 106, l’art. 2, commi 55-59, del D.L. n . 225 del 29 dicembre 2010.


ritorna

18

Invero, l’utilizzo della locuzione “cessione a titolo oneroso” appare sul punto impropria con riguardo alle banche che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, derivando la cancellazione del credito dal trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi al credito, a prescindere dal trasferimento della titolarità giuridica dello stesso. Cfr. A. Trabucchi, G. Manguso, cit., pag. 3389.


ritorna

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Approfondimenti
Crisi e insolvenza Fiscalità

Criticità tributarie della crisi d’impresa

Quali sono e come possono essere superate con la legge delega sulla Riforma fiscale
27 Marzo 2023

Giulio Andreani, Of Counsel, PwC TLS

Con l’art. 1, commi 160 e 161, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (“Legge di Stabilità 2014”), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, sono state apportate rilevanti modifiche con riguardo al regime fiscale
Approfondimenti
Fiscalità

Codice della crisi: la nuova transazione fiscale nel concordato preventivo

31 Maggio 2022

Giulio Andreani, Of Counsel, PwC TLS

Angelo Tubelli, PwC TLS

Con l’art. 1, commi 160 e 161, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (“Legge di Stabilità 2014”), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, sono state apportate rilevanti modifiche con riguardo al regime fiscale
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter