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Giurisprudenza

La detrazione dell’eccedenza d’imposta è consentita anche in mancanza di dichiarazione annuale

5 Giugno 2018

Avv. Andrea Maria Ciotti, Taxnet Studio Legale e Tributario

Cassazione Civile, Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392 – Pres. Virgilio, Rel. Perrino

Di cosa si parla in questo articolo

La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (cfr. Cass. SS.UU. n. 17757/2016).

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