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Giurisprudenza

La crisi economia esclude la responsabilità penale solo se non imputabile al debitore

19 Gennaio 2021

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. III, 09 settembre 2020, n. 29817 – Pres. Aceto, Rel. Gai

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui “l’imputato può ben invocare la situazione di crisi economica che determina l’impossibilità di adempimento dell’obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto” (Cass. pen., Sez. III, 05 dicembre 2013, n. 5467; Cass. pen., Sez. III, 08 aprile 2014, n. 20266).

Pertanto, l’indagato deve provare che il mancato recupero delle risorse necessarie a consentirgli un corretto e puntuale adempimento del debito tributario non sia a lui addebitabile per cause indipendenti dalla propria volontà e a lui non imputabili, ossia, in definitiva, che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie ad assolvere il debito erariale. Inoltre, l’onere probatorio è ancor più rigoroso quando il tributo da versare consista in un omesso versamento IVA, ossia una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalle controparti economiche delle proprie operazioni commerciali, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale.

In proposito, il mancato pagamento di alcune delle fatture da parte degli acquirenti non è nemmeno elemento idoneo ad integrare una causa di forza maggiore ex art. 45 c.p.. Tale causa di esclusione della punibilità infatti, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, sussiste solamente laddove la realizzazione dell’evento o la consumazione della condotta sia dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente, e non quando quest’ultimo versi già in condizioni di illegittimità.
In definitiva, la forza maggiore può essere invocata solo ove costituisca causa esclusiva, e non anche concorrente, dell’evento (in questo senso già Cass. pen., Sez. IV, 05 dicembre 1980, n. 2138; Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 1982, n. 1492. Per maggiori approfondimenti, ex multis, L. Cuomo, P. Molino, Omesso versamento di imposte e crisi di impresa, in Cass. Pen., 2/2015, 412; L. Troyer, A. Ingrassia, I delitti di omesso versamento ai tempi della crisi e le (as)soluzioni giurisprudenziali: “tout comprendre c’est tout pardonner?”, in Riv. dott. comm., 4/2013, 962).

 


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