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Giurisprudenza

La Corte UE sul sistema di garanzia dei depositi

25 Marzo 2021

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 25 marzo 2021, C-501/18 – Pres. Vilaras, Rel. Piçarra

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, quale modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, deve essere interpretato nel senso che il diritto all’indennizzo del depositante da esso previsto copre unicamente la restituzione, da parte del sistema di garanzia dei depositi, dei depositi indisponibili di tale depositante, fino a concorrenza dell’importo fissato all’articolo 7, paragrafo 1 bis, di tale direttiva, quale modificata dalla direttiva 2009/14, in seguito alla constatazione, da parte dell’autorità nazionale competente, dell’indisponibilità dei depositi detenuti dall’ente creditizio interessato, ai sensi dell’articolo 1, punto 3, i), della suddetta direttiva, quale modificata dalla direttiva 2009/14, cosicché l’articolo 7, paragrafo 6, della medesima direttiva, quale modificata dalla direttiva 2009/14, non può istituire, in favore di detto depositante, un diritto al risarcimento del danno causato dalla restituzione tardiva dell’importo garantito di tutti i suoi depositi o da una vigilanza inadeguata, da parte delle autorità nazionali competenti, dell’ente creditizio i cui depositi sono divenuti indisponibili.

2) Il combinato disposto dell’articolo 1, punto 3, i), dell’articolo 7, paragrafo 6, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o ad una clausola contrattuale in forza della quale il deposito presso un ente creditizio i cui pagamenti sono stati sospesi diventa esigibile solo a seguito della revoca, da parte dell’autorità competente, dell’autorizzazione bancaria rilasciata a detto ente e a condizione che il depositante abbia chiesto espressamente la restituzione di tale deposito. In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato dalla restituzione dell’importo garantito di un siffatto deposito oltre il termine previsto all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/14, è tenuto a disapplicare tale normativa nazionale o tale clausola contrattuale al fine di decidere su tale ricorso.

3) L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, letto alla luce del considerando 27 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale deve prendere in considerazione una raccomandazione dell’ Autorità bancaria europea adottata sulla base di tale disposizione al fine di risolvere la controversia di cui è investito, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati a un singolo a motivo della mancata applicazione o dell’applicazione errata o insufficiente del diritto dell’Unione all’origine del procedimento d’indagine che si è concluso con l’adozione di tale raccomandazione. I singoli lesi dalla violazione del diritto dell’Unione constatata da una siffatta raccomandazione, anche se non sono i destinatari di quest’ultima, devono potersi fondare su tale raccomandazione al fine di far constatare, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la responsabilità dello Stato membro interessato a titolo di detta violazione del diritto dell’Unione.

La raccomandazione EBA/REC/2014/02 dell’Autorità bancaria europea, del 17 ottobre 2014, indirizzata alla Balgarska Narodna Banka (Banca centrale di Bulgaria) e al Fond za garantirane na vlogovete v bankite (Fondo di garanzia dei depositi bancari), sull’azione necessaria per conformarsi alla direttiva 94/19/CE, è illegittima nella parte in cui ha assimilato la decisione della Balgarska Narodna Banka (Banca centrale di Bulgaria) di sottoporre a vigilanza speciale la Korporativna targovska banka AD e di sospenderne gli obblighi ad una constatazione dell’indisponibilità dei depositi, ai sensi dell’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14.

4) L’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una misura di sospensione dei pagamenti applicata da una banca centrale nazionale a un ente creditizio, quale provvedimento di risanamento destinato a salvaguardare o a ripristinare la situazione finanziaria di detto ente, costituisce un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nell’esercizio del diritto di proprietà dei depositanti presso tale ente qualora essa non rispetti il contenuto essenziale di tale diritto e se, alla luce del rischio imminente di perdite finanziarie al quale i depositanti sarebbero stati esposti in caso di fallimento di quest’ultimo, altre misure meno restrittive avrebbero permesso di conseguire gli stessi risultati, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

5) Il diritto dell’Unione, in particolare il principio della responsabilità degli Stati membri per i danni subiti dai singoli a causa della violazione del diritto dell’Unione, nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso

– non osta a una normativa nazionale che subordina il diritto dei singoli di ottenere il risarcimento per il danno subito in conseguenza di una violazione del diritto dell’Unione al previo annullamento dell’atto amministrativo o dell’omissione amministrativa all’origine del danno, purché tale annullamento, anche se richiesto per domande analoghe basate su una violazione del diritto nazionale, non sia, in pratica, escluso oppure molto limitato;

– osta ad una normativa nazionale che subordina il diritto dei singoli di ottenere il risarcimento per il danno subito in conseguenza di una violazione del diritto dell’Unione alla condizione del carattere intenzionale del danno causato dall’autorità nazionale di cui trattasi;

– non osta ad una normativa nazionale che subordina il diritto dei singoli di ottenere il risarcimento per il danno subito in conseguenza di una violazione del diritto dell’Unione alla condizione di fornire, al momento della proposizione del ricorso, la prova di un danno effettivo e certo, purché tale condizione, da un lato, non sia meno favorevole di quelle applicabili a domande analoghe fondate su una violazione del diritto nazionale e, dall’altro, non sia configurata in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile, tenuto conto delle peculiarità dei casi concreti, l’esercizio di tale diritto.

6) I principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non obbligano un giudice investito di un ricorso per risarcimento formalmente fondato su una disposizione di diritto nazionale relativa alla responsabilità dello Stato per danni derivanti da un’attività amministrativa, ma a sostegno del quale sono dedotti motivi vertenti sulla violazione del diritto dell’Unione a seguito di una siffatta attività, a qualificare d’ufficio tale ricorso come fondato sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a condizione che nessuna delle disposizioni di diritto nazionale applicabili impedisca a detto giudice di esaminare i motivi vertenti sulla violazione del diritto dell’Unione dedotti a sostegno del medesimo ricorso.

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