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Attualità

La comunicazione FINMA riguardante il traffico dei pagamenti nella blockchain

6 Settembre 2019

Andrea Berruto, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

In data 26 agosto 2019, L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha pubblicato una comunicazione riguardante il traffico dei pagamenti per i soggetti che offrono servizi finanziari assoggettati alla propria vigilanza.

La FINMA riconosce il grande potenziale che la tecnologia blockchain può apportare al mondo del Fintech ma risulta di primaria importanza contemperare i potenziali benefici dell’innovazione tecnologica con le esigenze di contrasto al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT).

A tal riguardo, FINMA precisa che l’art. 10 dell’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) si applica anche alle transazioni economiche che sfruttano la tecnologia blockchain[1]. Ne consegue che l’obbligo di trasmettere informazioni riguardanti l’ordinante e il beneficiario del pagamento si applicano anche ad una transazione effettuata mediante blockchain. Tale disposizione normativa permette all’intermediario che riceve la transazione di effettuare controlli sul mittente (ad esempio, se il suo nominativo figura nelle liste antiriciclaggio e antiterrorismo), ma anche di effettuare controlli sulle informazioni che riguardano il beneficiario, verificando che siano corrette; oppure, in caso di discrepanze, se si debba procedere alla restituzione del pagamento.Gli intermediari devono quindi indentificare le loro controparti ed accertare i titolari effettivi, adottando un approccio basato sul rischio: in caso di operazioni sospette scatta l’obbligo di effettuare la segnalazione al Money-Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) –autorità di controllo elvetica equivalente all’Italiana UIF –.[2]

La presa di posizione della FINMA, ispirata dal principio di neutralità tecnologica, non fa che allinearsi con quanto già espresso dal Gruppo d’Azione Finanziaria – Financial Action Task Force (GAFI – FATF)[3] e con quanto previsto dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio, ossia rendere più difficile alle persone e agli Stati oggetto di sanzioni, nonché ai terroristi, operare in modo anonimo all’interno del sistema del traffico dei pagamenti utilizzando la tecnologia blockchain. Rimangono, tuttavia, alcune perplessità circa la portata applicativa della disposizione in oggetto con riferimento al sistema dei pagamenti mediante l’utilizzo di questa nuova tecnologia. Ad oggi, non esiste a livello elvetico o internazionale alcun sistema/protocollo che consenta di trasmettere in maniera attendibile i dati identificativi inerenti al traffico dei pagamenti su blockchain. Pertanto, nell’attuale scenario tecnico e regolamentare, se un prestatore di servizi relativi alle valute virtuali, assoggettato alla vigilanza della FINMA, non è attualmente in grado di garantire in maniera attendibile i dati d’identificazione inerenti a questo tipo di transazioni, il traffico dei pagamenti da e a wallet esterni è permesso esclusivamente se questi appartengono (i) a un cliente del prestatore di servizi e (ii) se vi è stata una previa verifica della riconducibilità del/i wallet esterno/i al cliente. Gli operatori economici assoggettati alla vigilanza della FINMA non possono dunque ricevere token da clienti di altri prestatori di servizi o inviarli a clienti di questi ultimi. Probabilmente, l’estensione dell’art. 10 (ORD-FINMA) non risolve completamente il tema dell’anonimato in questo tipo transazioni economiche[4], ma ha il merito di individuare nei prestatori di servizi vigilati i “baluardi” del mercato: attraverso di essi si ha, infatti, una prima “mappatura” dei wallet.

Tutto ciò va inquadrato nel più ampio contesto della recente autorizzazione bancaria e al commercio di valori mobiliari concessa da FINMA a due prestatori di servizi relativi alle valute virtuali: rispettivamente, la SEBA Crypto SA con sede a Zugo e la Sygnum Ltd con sede a Zurigo. È bene precisare che le due autorizzazioni concesse[5], non sono nuove tipologie di autorizzazioni create ad hoc per gli operatori del mondo blockchain; le due società hanno infatti dovuto seguire il tradizionale iter autorizzativo per ottenere la licenza bancaria svizzera e per l’intermediazione mobiliare[6]. Seppur i servizi offerti saranno limitati solo a clienti istituzionali e professionali, si tratta comunque del primo caso di operatori svizzeri nel mercato crypto dotati di una licenza bancaria e per commercio di valori mobiliari[7]. Le due società saranno un ottimo banco di prova, dunque, per testare le nuove linee guida della FINMA riguardanti il rispetto delle norme anti-riciclaggio nel settore blockchain.

Il quadro che emerge dalla precedente analisi, pare confermare la tendenza a livello mondiale ad un allineamento regolamentare dei vari paesi su degli standard comuni in ambito AML/CFT per il traffico dei pagamenti nella blockchain. Rimane, ora, da chiedersi quali saranno i prossimi paesi a riconoscere le licenze bancarie e di intermediazione finanziaria agli operatori del mondo crypto.



[1] L’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro prevede all’art. 10 (Informazioni nell’ambito di ordini di bonifico) che: “Per gli ordini di bonifico l’intermediario finanziario dell’ordinante indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo dell’ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L’indirizzo dell’ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d’identificazione come cliente o dal numero d’identità nazionale dell’ordinante.[…] L’intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante o sul beneficiario. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.”

[2] La Svizzera, allineandosi agli standard europei ed internazionali, ha infatti esteso l’ambito applicativo della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD), includendovi i prestatori di servizi nel settore blockchain. Cfr. “Rapport du Conseil fédéral: Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la block-chain en Suisse”, dicembre 2018, <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55152.pdf>, (05/09/2019).

[3] Si ricorda che le recenti linee guida del Gruppo d’Azione Finanziaria, “Guidance For a Risk-Based Approached: Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, giugno 2019, p. 56, stabiliscono che: “Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate originator information and required beneficiary information on virtual asset transfers, submit the above information to the beneficiary VASP or financial institution (if any) immediately and securely, and make it available on request to appropriate authorities. Countries should ensure that beneficiary VASPs obtain and hold required originator information and required and accurate beneficiary information on virtual asset transfers and make it available on request to appropriate authorities. Other requirements of R. 16 (including monitoring of the availability of information, and taking freezing action and prohibiting transactions with designated persons and entities) apply on the same basis as set out in R. 16. The same obligations apply to financial institutions when sending or receiving virtual asset transfers on behalf of a customer.”

[4] La fattispecie giuridica a rimanere chiaramente esclusa dal campo di applicazione dell’art.10 (ORD-FINMA) sarebbe quella del trasferimento peer-to-peer tramite wallet non previamente identificati da un prestatore di servizi. Un cliente potrebbe infatti inviare un pagamento da un wallet (non identificato) direttamente – ovvero senza passare per un exchange o un servizio di custodia di chiavi crittografiche – ad un wallet (non identificato) di un altro cliente, rendendo molto arduo – se non impossibile – tracciare e controllare la transazione da parte delle autorità.

[5] Le licenze per SEBA Crypto SA sono state concesse su base condizionata ed entreranno in vigore solo una volta che verranno soddisfatti i criteri secondari specificati dalla FINMA.

[6] È opportuno precisare che le società in questione non hanno beneficiato di alcun iter autorizzativo semplificato.

[7] I servizi offerti includeranno, tra gli altri, la custodia, l’asset management ed il trading di criptovalute.In data 26 agosto 2019, L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha pubblicato una comunicazione riguardante il traffico dei pagamenti per i soggetti che offrono servizi finanziari assoggettati alla propria vigilanza. La FINMA riconosce il grande potenziale che la tecnologia blockchain può apportare al mondo del Fintech ma risulta di primaria importanza contemperare i potenziali benefici dell’innovazione tecnologica con le esigenze di contrasto al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT). A tal riguardo, FINMA precisa che l’art. 10 dell’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) si applica anche alle transazioni economiche che sfruttano la tecnologia blockchain . Ne consegue che l’obbligo di trasmettere informazioni riguardanti l’ordinante e il beneficiario del pagamento si applicano anche ad una transazione effettuata mediante blockchain. Tale disposizione normativa permette all’intermediario che riceve la transazione di effettuare controlli sul mittente (ad esempio, se il suo nominativo figura nelle liste antiriciclaggio e antiterrorismo), ma anche di effettuare controlli sulle informazioni che riguardano il beneficiario, verificando che siano corrette; oppure, in caso di discrepanze, se si debba procedere alla restituzione del pagamento. Gli intermediari devono quindi indentificare le loro controparti ed accertare i titolari effettivi, adottando un approccio basato sul rischio: in caso di operazioni sospette scatta l’obbligo di effettuare la segnalazione al Money-Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) – autorità di controllo elvetica equivalente all’Italiana UIF –. La presa di posizione della FINMA, ispirata dal principio di neutralità tecnologica, non fa che allinearsi con quanto già espresso dal Gruppo d’Azione Finanziaria – Financial Action Task Force (GAFI – FATF) e con quanto previsto dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio, ossia rendere più difficile alle persone e agli Stati oggetto di sanzioni, nonché ai terroristi, operare in modo anonimo all’interno del sistema del traffico dei pagamenti utilizzando la tecnologia blockchain. Rimangono, tuttavia, alcune perplessità circa la portata applicativa della disposizione in oggetto con riferimento al sistema dei pagamenti mediante l’utilizzo di questa nuova tecnologia. Ad oggi, non esiste a livello elvetico o internazionale alcun sistema/protocollo che consenta di trasmettere in maniera attendibile i dati identificativi inerenti al traffico dei pagamenti su blockchain. Pertanto, nell’attuale scenario tecnico e regolamentare, se un prestatore di servizi relativi alle valute virtuali, assoggettato alla vigilanza della FINMA, non è attualmente in grado di garantire in maniera attendibile i dati d’identificazione inerenti a questo tipo di transazioni, il traffico dei pagamenti da e a wallet esterni è permesso esclusivamente se questi appartengono (i) a un cliente del prestatore di servizi e (ii) se vi è stata una previa verifica della riconducibilità del/i wallet esterno/i al cliente. Gli operatori economici assoggettati alla vigilanza della FINMA non possono dunque ricevere token da clienti di altri prestatori di servizi o inviarli a clienti di questi ultimi. Probabilmente, l’estensione dell’art. 10 (ORD-FINMA) non risolve completamente il tema dell’anonimato in questo tipo transazioni economiche , ma ha il merito di individuare nei prestatori di servizi vigilati i “baluardi” del mercato: attraverso di essi si ha, infatti, una prima “mappatura” dei wallet. Tutto ciò va inquadrato nel più ampio contesto della recente autorizzazione bancaria e al commercio di valori mobiliari concessa da FINMA a due prestatori di servizi relativi alle valute virtuali: rispettivamente, la SEBA Crypto SA con sede a Zugo e la Sygnum Ltd con sede a Zurigo. È bene precisare che le due autorizzazioni concesse , non sono nuove tipologie di autorizzazioni create ad hoc per gli operatori del mondo blockchain; le due società hanno infatti dovuto seguire il tradizionale iter autorizzativo per ottenere la licenza bancaria svizzera e per l’intermediazione mobiliare . Seppur i servizi offerti saranno limitati solo a clienti istituzionali e professionali, si tratta comunque del primo caso di operatori svizzeri nel mercato crypto dotati di una licenza bancaria e per commercio di valori mobiliari . Le due società saranno un ottimo banco di prova, dunque, per testare le nuove linee guida della FINMA riguardanti il rispetto delle norme anti-riciclaggio nel settore blockchain. Il quadro che emerge dalla precedente analisi, pare confermare la tendenza a livello mondiale ad un allineamento regolamentare dei vari paesi su degli standard comuni in ambito AML/CFT per il traffico dei pagamenti nella blockchain. Rimane, ora, da chiedersi quali saranno i prossimi paesi a riconoscere le licenze bancarie e di intermediazione finanziaria agli operatori del mondo crypto.

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