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Giurisprudenza

La clausola statutaria di gratuità della carica di amministratore

17 Marzo 2026

Andrea Sigliano, Praticante Avvocato del Foro di Milano

Tribunale di Milano, sez. XIV Civile, 30 gennaio 2025 – Pres. Mambriani, Rel. Marconi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano (Pres. Mambriani, Rel. Marconi) con sentenza del 30 gennaio 2025 si è espresso con riguardo alla legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità delle funzioni di amministratore.

Il Tribunale, pronunciandosi in merito ad un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti del proprio Presidente del consiglio di amministrazione, ha anzitutto ribadito il principio di diritto affermato, ex multis, dalla Suprema Corte con sent. n. 285/2019 secondo cui “dalla disciplina dell’art. 2364 comma 1 n. 3) c.c. e dell’art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell’assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all’amministratore per l’attività svolta in esecuzione del mandato gestorio, non deriva la necessaria onerosità della carica di amministratore, trattandosi di materia derogabile dalla diversa volontà dei soci espressa nell’atto costitutivo o nell’assemblea che può del tutto legittimamente prevedere la gratuità delle relative funzioni”.

Per quanto qui rileva, dunque, è dirimente l’esame della disciplina statutaria cui l’amministratore ha aderito, poiché il “rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore che, come chiarito dall’orientamento consolidato della Suprema Corte, costituisce un rapporto societario di immedesimazione organica che fa dell’amministratore, a cui è affidata la gestione stessa dell’impresa, il ‘vero egemone dell’ente sociale’”.

Fermo restando quanto sopra, il collegio ha poi precisato che, nel caso di specie, lo statuto prevedeva il  diritto al compenso per l’amministratore, assegnando all’assemblea il compito di fissarne il limite massimo e all’organo gestorio quello di individuarne il quantum, oneri rimasti entrambi inadempiuti.

Pertanto, il Tribunale ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – avvalorato anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23004/2014 – per cui “in applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., spetta al giudice, su domanda dell’amministratore, provvedervi in via equitativa, commisurandolo alla quantità e qualità dell’attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa e all’utile conseguito dal società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell’amministratore allegare e provare”.

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