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Giurisprudenza

La clausola compromissoria non priva di esecutività l’atto pubblico

8 Gennaio 2024

Giuliano Rigatti, Cultore della materia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. III, 13 ottobre 2022, n. 29932 – Pres. De Stefano, Rel. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 29932 del 13 ottobre 2022, è tornata a pronunciarsi in tema di clausola compromissoria, dovendo chiarire, questa volta, se l’effetto del suo inserimento in un atto notarile di cessione di partecipazioni societarie sia solo quello di devolvere agli arbitri tutte le controversie nascenti dal contratto ovvero se essa sia in grado di incidere sull’idoneità dell’atto a fungere quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

La questione è stata sottoposta all’organo di nomofilachia all’esito di un contrasto interpretativo registrato tra il Tribunale di merito ed il giudice del gravame.

Da un lato la Corte territoriale ha stabilito in prima battuta che la clausola è inidonea a privare le parti della possibilità di agire in via esecutiva in forza del suddetto rogito notarile; dall’altro, il giudice del gravame, ha ritenuto che la volontà delle parti, espressa mediante clausola arbitrale inserita in un contratto concluso per atto pubblico, e concernente “tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso”, è di per sé sufficiente a considerare anche l’esecuzione forzata tra le materie da devolvere in arbitrato.

La clausola, in altri termini, rappresenterebbe l’espressione di una volontà negoziale che prevale, per ciò solo, anche sul dettato normativo, privando le parti del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo (cfr. art. 474, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.).

Di contrario avviso la Corte di legittimità, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito, statuendo che la previsione di una siffatta clausola compromissoria non è in grado di escludere l’efficacia esecutiva di un atto pubblico.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la clausola dedotta convenzionalmente nel rogito ha quale effetto naturale quello di devolvere ad arbitri ogni controversia dallo stesso nascente (ivi compresa quella relativa ad una eventuale opposizione all’esecuzione), ma non già quello di privare l’atto pubblico della sua esecutività, prevista espressamente dalla legge e conseguente “alla pubblica fede che il notaio vi attribuisce” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 19 luglio 2005, n. 15219; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 19 settembre 2014, n. 19738).

Il c.d. pactum de non exequendo ad tempus, mediante il quale le parti subordinano l’esercizio dell’azione esecutiva alla formazione di un giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo, seppur astrattamente prevedibile dalle parti, non può ritenersi implicito in una previsione contrattuale avente ad oggetto una mera clausola compromissoria. ù

Affinché si ottenga tale risultato è necessario che l’accordo di subordinazione pattizia sia espressamente e chiaramente manifestato dalle parti in una clausola contrattuale.

Numero sentenza
Corte di Cassazione, sentenza n. 29932 del 13 ottobre 2022
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