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26 Febbraio 2026

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Con la deliberazione 16 dicembre 2025, n. 231/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, su istanza del Comune di Taglio di Po, si è occupata di un tema che le amministrazioni locali prendono sempre più frequentemente in esame: la cessione di crediti da parte della P.A. in caso di infruttuosa riscossione.

Il Comune istante ha richiesto alla Corte non tanto una valutazione di convenienza, quanto la verifica di ammissibilità e la ricognizione dei vincoli contabili e procedurali nel momento che intercorre tra il discarico del ruolo e prima dello stralcio dei residui.

Il giudice contabile, muovendo dalla nozione civilistica della cessione del credito, ha svolto una ricognizione delle norme speciali rilevanti ove il cedente sia un ente locale ovvero sia parte della pubblica amministrazione. Da un lato, l’art. 8 del D.L. n. 79/1997, che ammette la cessione per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili e pretende la selezione del cessionario tramite gara; dall’altro, l’art. 76 della L. n. 342/2000, che – in deroga alla regola della non cedibilità dei crediti tributari e contributivi come previsto dalla norma precedentemente richiamata – prevede, invece, espressamente la cedibilità pro soluto dei crediti tributari degli enti locali (accessori inclusi) a titolo oneroso, con una garanzia dell’Ente limitata all’esistenza del credito.

La conclusione della Corte è netta: è ammessa la cedibilità di crediti da parte della P.A. (sia i crediti tributari sia quelli derivanti da obbligazioni pecuniarie) ma a condizione che la riscossione ordinaria si sia rivelata infruttuosa e che la cessione avvenga in definitiva e pro soluto rispettando le norme che tutelano l’evidenza pubblica ex D.Lgs. 36/2023.

In particolare, la Corte qualificando la cessione come strumento straordinario di gestione delle entrate, offre esplicitamente dei presidi a tutela della finanza pubblica in simili operazioni: l’Ente deve averne previsto disciplina e condizioni nel regolamento di contabilità o delle entrate, evitando soluzioni di cessioni occasionali in favore di cessionari di volta in volta individuati.

Ne discende che occorre una procedura competitiva secondo le regole dei contratti pubblici ex D.Lgs. 36/2023 e la selezione di operatori specializzati nel recupero dei crediti oggetto di cessione.

Sul piano contabile, l’incasso derivante dalla cessione, il cui valore è inferiore al nominale, mantiene la natura dell’entrata originaria e si imputa ai residui attivi, riducendoli per la quota incassata e cancellando la parte definitivamente non recuperata. Il minor incasso realizzato, come ricordato dalla Corte dei Conti, troverà giustificazione in un’analisi dell’ente che tenga conto sia della necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” ex ai sensi art. 8 del D.L. n. 79/1997 sia dei vantaggi del ricorso a tale istituto rispetto al proseguimento delle procedure di riscossione coattiva.

La differenza tra valore nominale e prezzo di cessione generando, inevitabilmente, una perdita sui residui, ha indotto la Corte a richiamare il ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità: se l’accantonamento è stato correttamente iscritto, la riduzione del fondo e il corrispondente incremento dell’avanzo libero neutralizzeranno l’impatto sul risultato di amministrazione.

La pronuncia della Corte dei Conti conferma le riflessioni in merito allo smobilizzo dei crediti dello Stato, il c.d. magazzino dei crediti dello stato, evidenziando i tre cardini dell’operazione: ossia la natura pro soluto della cessione, la necessità di una procedura di evidenza pubblica e gli opportuni adempimenti contabili, collocando detti presidi in una riflessione più ampia che coinvolge i profili tipici della cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 quale tecnica di finanziamento per l’acquisto delle posizioni oggetto di cessione[1].

In questo solco, tra trasferimento del rischio di credito e costi del recupero, si innesta il litigation funding come modello di gestione del contenzioso della P.A. e di valorizzazione di poste creditorie illiquide per il creditore pubblico.

 

[1] Sempre su questo portale: D. Gaudiello e G. Boccalone, Cartolarizzazione dei crediti fiscali dello Stato: è davvero possibile? In dirittobancario.it, 9 Aprile 2025.

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