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Giurisprudenza

Manipolazioni di mercato e ne bis in idem: la S.C. sul doppio binario

4 Novembre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. II, 14 ottobre 2024, n. 26665 -Pres. Manna; Rel. Falaschi

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito di un contenzioso relativo all’irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte di Consob per manipolazioni di mercato, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26665 del 14 ottobre 2024 n. 20801 (Pres. Manna; Rel. Falaschi) ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento sul sistema del doppio binario e sul principio del ne bis in idem.

Nel caso di specie, i ricorrenti contestavano in particolare il cumulo di sanzioni amministrative e penali per il medesimo fatto.

In particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 20 marzo 2018, secondo la quale «l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva».

In sintesi, «la garanzia del ne bis in idem non si oppone alla possibilità che un soggetto sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto».

Occorre, tuttavia, che tale cumulo sia funzionale a reprimere il reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.

Tale «giudizio sulla adeguatezza e sulla proporzionalità del cumulo [è] rimesso dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito, con conseguente insindacabilità della relativa valutazione in sede di legittimità»

Nel caso di specie, il giudice di merito era giunto alla conclusione che solo con il cumulo della sanzione amministrativa le sanzioni complessivamente inflitte potevano rispondere ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività richiesti dalla normativa sovranazionale sugli abusi di mercato, «trattandosi di fattispecie volta a conseguire sia l’obiettivo di interesse generale costituito dalla tutela della integrità dei mercati finanziari dell’Unione, sia la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari».

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