La Banca Centrale Europea (BCE), nella propria guida sulla notifica di trasferimenti significativi del rischio e supporto implicito alle cartolarizzazioni, ha semplificato le procedure per l’autorizzazione al riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di cartolarizzazione delle banche.
A partire da gennaio 2026, le banche potranno ricevere una risposta più rapida dalla BCE quando cercheranno di ridurre il proprio capitale riacquistando azioni o altri strumenti di capitale, o di ridurre i requisiti patrimoniali a seguito di un trasferimento significativo del rischio.
I processi più rapidi si applicheranno alle operazioni standardizzate: nonostante la rapidità del processo, tutti gli standard globali e la normativa europea continueranno ad applicarsi integralmente.
La procedura ordinaria, che prevede una valutazione più dettagliata dell’operazione e dei rischi connessi, continuerà ad applicarsi alle operazioni non ammissibili all’elaborazione accelerata.
I due nuovi processi accelerati mirano a ridurre i tempi di approvazione a due settimane, rispetto agli attuali tre mesi: nel più ampio contesto di semplificazione della vigilanza e di maggiore efficienza ed efficacia, questi processi accelerati consentiranno di risparmiare tempo sulle operazioni di routine e consentiranno alle autorità di vigilanza di concentrarsi su valutazioni più complesse.
Procedura accelerata per il riacquisto di azioni proprie
Le norme bancarie UE impongono alle banche di ottenere l’approvazione della BCE prima di procedere al riacquisto di azioni proprie o di altri strumenti di capitale, poiché queste operazioni riducono la capacità delle banche di assorbire le perdite: la BCE verifica pertanto che queste operazioni siano conformi a tutti i requisiti normativi applicabili.
Il piano di una banca di riacquisto di strumenti di capitale diversi dalle azioni può essere ammissibile alla procedura accelerata se il suo impatto sul coefficiente patrimoniale della banca è inferiore a 100 punti base e se si stima che il capitale della banca continui a superare i requisiti patrimoniali e le linee guida per almeno tre anni.
Affinché i riacquisti di azioni proprie siano ammissibili alla procedura accelerata, si applicano condizioni aggiuntive: la banca deve essere classificata a rischio medio o basso nella sua valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, deve trattenere una quota sufficiente dei propri utili e deve dimostrare la capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali e le linee guida in caso di grave stress finanziario.
La BCE sta inoltre avviando una procedura semplificata per le banche che desiderano presentare le loro domande di riduzione dei fondi propri: le banche sapranno immediatamente se la loro domanda è completa e, in linea di principio, idonea per l’elaborazione accelerata.
La domanda sarà quindi esaminata e valutata dal Gruppo di Vigilanza Congiunto, che si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, se necessario.
Procedura accelerata per la cartolarizzazione
Quando le banche trasferiscono i rischi tramite cartolarizzazione, le norme bancarie dell’UE prevedono che i requisiti patrimoniali sulle esposizioni cartolarizzate possano essere ridotti solo se la BCE riconosce che la cartolarizzazione trasferisce una quantità significativa di rischio a terzi.
La procedura accelerata per tale trasferimento significativo del rischio si applica alle cartolarizzazioni standardizzate, in particolare:
- quando il portafoglio cartolarizzato è in bonis, non concentrato e non contiene più del 20% di prestiti a leva finanziaria
- quando l’impatto sui coefficienti patrimoniali della banca del trasferimento significativo del rischio è inferiore a 25 punti base
- quando vengono utilizzate clausole contrattuali standardizzate di risoluzione anticipata.
Per garantire che il processo di trasferimento significativo del rischio non comporti un’eccessiva assunzione di rischi e un indebolimento della resilienza, esso sarà accompagnato da un maggiore controllo dei rischi micro e macroprudenziali.
Qualora l’uso della cartolarizzazione sollevi preoccupazioni di carattere prudenziale, la BCE adotterà misure adeguate: più specificamente, la vigilanza si concentrerà sui casi complessi e sulle valutazioni a livello di banca delle attività di cartolarizzazione.
La BCE continuerà a valutare l’adeguatezza dei quadri interni di governance, gestione del rischio e gestione del capitale delle banche, compresi gli stress test, per impedire che facciano eccessivo affidamento sui benefici patrimoniali generati dalle cartolarizzazioni e dall’elevato rischio di rollover creato dall’uso su larga scala di cartolarizzazioni sintetiche.
Inoltre, i dati granulari raccolti tramite il modello fast-track contribuiranno a un migliore monitoraggio del mercato delle cartolarizzazioni da parte della BCE nelle sue funzioni di vigilanza e macroprudenziali.

