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IVASS sulla valutazione dei titoli non durevoli in bilancio

10 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 57 del 9 febbraio 2026, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 65-67 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), relativamente alla facoltà di valutare i titoli non durevoli in base al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale.

Si ricorda che i citati commi dell’art. 1:

  • concedono la facoltà, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare, per gli esercizi 2025 e 2026, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole
  • prevedono la destinazione a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della predetta facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale
  • attribuiscono a IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

Il Regolamento si compone di nove articoli suddivisi in tre Titoli:

  • il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale, con, in particolare, l’ambito di applicazione del Regolamento, comprendente le imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’art. 91, c. 2, del Codice delle assicurazioni, redigono il bilancio di esercizio in conformità al D. Lgs. 173/1997
  • il Titolo II, reca le disposizioni applicative per l’esercizio della facoltà nel bilancio di esercizio, nella relazione semestrale e negli eventuali bilanci intermedi:
    • l’art. 4 disciplina le modalità di esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, prevedendo che l’organo amministrativo dell’impresa assuma tale decisione dopo aver valutato la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni dell’impresa e le scadenze dei relativi esborsi:
      • la valutazione è formalizzata in un’apposita relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di Risk Management e della Funzione Attuariale
      • per la determinazione dell’eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell’organo amministrativo, dell’alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell’impresa si considerano i risultati reddituali prima dell’esercizio della facoltà
      • è prevista una specifica informativa nella nota integrativa al bilancio o nel commento alla relazione semestrale
    • l’art. 5 disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile e ne richiede anche un’adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio; si prevedono altresì specifiche informazioni da rendere nella relazione sulla gestione, nel commento alla relazione semestrale e nel bilancio intermedio
    • l’art. 6 disciplina l’informativa di vigilanza che deve essere inviata a IVASS con riferimento sia all’esercizio della facoltà a seguito della delibera adottata dall’organo amministrativo, sia alla relativa cessazione
  • il Titolo III abroga il Regolamento n. 52/2022 (art. 7), e detta le disposizioni finali concernenti la pubblicazione del Regolamento (art. 8) e la sua entrata in vigore, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU (art. 9).
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