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IVASS: contributi di vigilanza 2026 per imprese e intermediari

7 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato due lettere al mercato e due provvedimenti datati 01 ottobre 2026, con cui ricorda alle imprese di assicurazione nonché agli intermediari assicurativi che il MEF, su proposta dell’Autorità stessa, ha fissato con Decreti del 02 settembre 2026, la misura dei contributi di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione e degli intermediari, italiani ed esteri.

Si ricorda che, per quanto riguarda il contributo di vigilanza dovuto dalle imprese iscritte nell’Albo delle Imprese e da quelle con sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) iscritte negli elenchi in appendice all’Albo, dovrà essere corrisposto in due rate:

  • una prima rata da versare entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente
  • una seconda rata da versare entro i termini stabiliti dall’Istituto, a seguito dell’emanazione del decreto annuale MEF che fissa l’aliquota contributiva per l’anno di riferimento (pertanto, entro il 2 novembre 2026).

Per quanto attiene le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e le rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto al SEE operanti in Italia, il contributo di vigilanza per l’esercizio 2026, definito tramite una lettera al mercato, è fissato nella misura dello 0,49 per mille dei premi incassati nel 2025, escluse le tasse e le imposte. L’aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nel 2025 è pari al 4,50% dei predetti premi.

Per quanto riguarda le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo, il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

Per quanto riguarda, invece, le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato del SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi, iscritte negli elenchi I e II in appendice all’albo di cui all’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005), il contributo di vigilanza per l’esercizio 2026 è fissato, sempre tramite lettera al mercato, nella misura dello 0,12 per mille dei premi incassati in Italia nel 2025, al netto degli oneri di gestione. L’aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati in Italia nel 2025 è pari al 4,50% dei predetti premi.

Il contributo di vigilanza è dovuto, inoltre, dagli intermediari iscritti al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI).

Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, IVASS ha definito il contributo di vigilanza tramite il Provvedimento n. 173 del 1 ottobre 2026.

Gli intermediari sono tenuti al pagamento del contributo entro 30 giorni dalla data del citato Provvedimento. Nell’ipotesi di mancato versamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, co. 1, lett. e) del Codice delle assicurazioni Private, nonché la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, co. 3, del medesimo Codice.

Il Provvedimento n. 174 dell’01 ottobre 2026 definisce, invece, il contributo di vigilanza per gli intermediari con sede legale in altro Stato aderente al SEE iscritti nell’elenco annesso al RUI ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

Anche in tal caso gli intermediari sono tenuti al pagamento del contributo entro 30 giorni dalla data del citato Provvedimento. In caso di mancato pagamento IVASS procederà con l’avvio della procedura di riscossione coattiva.

Il termine per il pagamento dei summenzionato contributi di vigilanza è il 2 novembre 2026.

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