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Giurisprudenza

IVA: escluso l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale

2 Dicembre 2021

Cassazione Civile, Sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30259 – Pres. Mocci, Rel. La Torre

Di cosa si parla in questo articolo

Escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, rispetto all’IVA, il giudice tributario di appello è tenuto a effettuare la c.d. “prova di resistenza” in relazione alle riprese IVA, ossia verificare in concreto la “non pretestuosità” dell’opposizione, con specifico e particolare riguardo alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in quella sede effettuato il contraddittorio, nei termini sanciti anche dalla giurisprudenza unionale.

Rileva in particolare il principio, sancito dalla Corte di giustizia nella pronuncia del 3 luglio 2014, C129/130/13, secondo cui il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

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