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IRRBB: proposte di modifica agli RTS EBA sul rischio di tasso d’interesse

28 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha pubblicato un parere in risposta alle modifiche della Commissione europea relative ai progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui test di vigilanza sui valori anomali (SOT) che specificano gli aspetti tecnici del quadro rivisto sui rischi di tasso di interesse per le posizioni del portafoglio bancario (IRRBB).

L’EBA conferma il suo attento esame dell’attuazione dei prodotti normativi IRRBB e, più in generale, dell’impatto dell’evoluzione dei tassi di interesse sulla gestione dell’IRRBB da parte delle istituzioni europee e su altri aspetti prudenziali correlati.

Il 14 marzo 2023, la Commissione europea ha informato l’EBA della sua intenzione di approvare, con modifiche, l’RTS sui test di vigilanza sui valori anomali in relazione a ciò che costituisce un’ampia diminuzione del reddito netto da interessi (NII).

L’EBA condivide il parere della Commissione europea secondo cui, nell’attuale contesto dei tassi d’interesse, gli scenari di shock potrebbero creare problemi alle autorità di vigilanza e agli istituti di credito nella valutazione di ciò che costituisce un’ampia diminuzione del reddito netto da interessi.

Nel pubblicare il pacchetto normativo definitivo sull’IRRBB nell’ottobre 2022, l’EBA ha riconosciuto il fatto che il contesto di rischio di tasso d’interesse senza precedenti giustifica un attento esame degli aspetti di attuazione e calibrazione e un dialogo continuo con le parti interessate.

A questo proposito, l’EBA propone di modificare la bozza iniziale di RTS per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione europea e dalle istituzioni. In particolare, il parere propone di mantenere la metodologia per il “grande declino”, come originariamente proposto dall’EBA, ma di modificare il livello di ciò che costituisce un “grande declino”, sostituendo il livello originale del 2,5% del capitale di classe 1 con un livello del 5% del capitale di classe 1, alla luce delle attuali condizioni dei tassi.

Inoltre, l’EBA sottolinea che il SOT NII deve essere inteso come un parametro aggiuntivo per l’esame prudenziale delle esposizioni degli istituti all’IRRBB, senza alcuna automaticità nell’esercizio delle misure di vigilanza. Allo stesso modo, non si prevede che l’integrazione di questa soglia nei sistemi interni di un istituto comporti necessariamente azioni di ricalibrazione meccanica.

Gli attuali piani di controllo dell’EBA sull’IRRBB comprenderanno la riconsiderazione a breve termine del livello della soglia, che potrebbe richiedere aggiornamenti regolari nel tempo. In un orizzonte di più lungo termine, l’EBA potrebbe intraprendere una revisione della metodologia, in base all’esperienza acquisita.

Infine, visti i recenti eventi e le turbolenze di mercato, che riguardano anche gli aspetti dell’IRRBB, l’EBA sottolinea l’importanza di adottare senza indugio gli RTS, che costituiscono un elemento fondamentale del quadro normativo dell’UE per la valutazione e il monitoraggio armonizzati delle esposizioni degli istituti dell’UE all’IRRBB.

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