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Investimenti delle CCP: l’ESMA sull’estensione dell’elenco degli strumenti finanziari adeguati

19 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Regolamento UE 648/20122 (di seguito “EMIR”) impone alle CCP dell’UE di investire le loro risorse finanziarie solo in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi.

Ai sensi dell’EMIR, gli strumenti altamente liquidi per gli investimenti delle CCP sono limitati agli strumenti di debito che rispettano un elenco di condizioni cumulative sull’emittente o sul garante, la valutazione del rischio di credito e di mercato della CCP, la loro durata media, il taglio, la trasferibilità, la negoziabilità o l’affidabilità dei dati sui prezzi.

Sul punto, l’ESMA ha avviato una consultazione sulla bozza di relazione alla Commissione europea sulla possibilità di estendere l’elenco degli strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, conformemente all’articolo 47 dell’EMIR, e di includere uno o più fondi del mercato monetario (FMM) autorizzati conformemente al Regolamento UE 2017/11315 sui fondi del mercato monetario (o “FMM”).

Gli obiettivi principali della relazione sono in primo luogo valutare in generale se l’ambito degli strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo debba essere esteso e in secondo luogo valutare più specificamente se i fondi comuni monetari autorizzati ai sensi del debbano essere inclusi in questo elenco.

La consultazione avrà termine il 24 gennaio 2022.

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