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Interposizione di società nelle Cayman e tassazione delle rendite finanziarie

18 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

In materia di tassazione delle rendite finanziarie, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 274 del 18 maggio 2022, analizza l’ipotesi di una società domiciliata alle isole Cayman costituita al fine di gestire a livello accentrato gli investimenti di diversi manager del gruppo residenti ai fini fiscali in diversi Stati.

Tali investimenti sono diretti alla sottoscrizione di alcuni fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti dal Gruppo.

Il contribuente italiano, manager del gruppo e socio della suddetta società, ha chiesto all’Agenzia dell’Entrate di riconoscere ex art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la natura di soggetto interposto della società, qualificando i relativi proventi quali redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera g), TUIR, come tali soggetti ad imposta sostitutiva del 26% per le rendite finanziarie.

Preliminarmente l’Agenzia dell’Entrate ha ricordato come il fenomeno di interposizione mediante strutture societarie si concretizza laddove la società risulti appositamente costituita per svolgere da mero centro di imputazione dei proventi da un’attività sostanzialmente riconducibile alla persona fisica.

Una simile ipotesi non si configura nel caso di specie, laddove la costituzione della società è funzionale alla scelta, da parte del Gruppo, di prevedere che i propri manager investano unitariamente in FIA gestiti da società dello stesso gruppo.

Esclusa quindi l’interposizione, e considerato che la società è residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis del TUIR, i proventi percepiti concorrono integralmente alla determinazione del reddito complessivo del contribuente ex art. 47, comma 4, del Tuir.

Per quanto attiene poi gli obblighi di monitoraggio fiscale, il contribuente deve compilare il quadro RW del Modello Redditi PF relativamente alla partecipazione.

Ai fini dell’IVAFE, invece, deve ritenersi dovuta l’imposta nella misura in cui la partecipazione possa qualificarsi quale “prodotto finanziario”, ovvero laddove rispetti il requisito della “negoziabilità” nel mercato dei capitali.

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