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Interessi da conciliazione e ravvedimento operoso: deducibilità IRES

28 Ottobre 2026

Mattia Frainetti, Dottore Commercialista in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate esamina la deducibilità ai fini IRES degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso, corrisposti in relazione a contestazioni sull’indebita detrazione dell’IVA.

L’Amministrazione riconosce la deducibilità dei primi secondo le regole generali del reddito d’impresa, escludendo l’applicazione dell’articolo 96 TUIR; ritiene invece indeducibili, nella fattispecie esaminata, gli interessi da ravvedimento, in quanto accessori al debito tributario e soggetti al medesimo trattamento fiscale.

L’istanza è stata presentata da una società residente che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali. A seguito di controlli fiscali riguardanti più annualità, la società aveva definito mediante conciliazione giudiziale la controversia relativa a un periodo d’imposta e regolarizzato mediante ravvedimento operoso le violazioni riferite ad alcune annualità successive, versando le imposte, le sanzioni e i relativi interessi.

La società chiedeva conferma della deducibilità degli interessi nell’esercizio di imputazione a conto economico e della loro esclusione dai limiti dell’articolo 96 TUIR. A sostegno della propria posizione, invocava l’autonomia degli interessi rispetto al tributo e l’assenza di una causa finanziaria dei rapporti da cui derivavano, evidenziando, inoltre, che i versamenti si inserivano in un processo unitario di definizione della propria posizione fiscale, pur realizzato attraverso istituti differenti.

Quanto agli interessi da conciliazione giudiziale, l’Agenzia attribuisce loro una funzione compensativa del ritardo nella riscossione dei tributi. Richiamando le risposte n. 541 del 31 ottobre 2022 e n. 172 del 20 agosto 2024, precisa che tali interessi non risultano strettamente accessori all’obbligazione tributaria e devono essere valutati autonomamente nella determinazione del reddito d’impresa. In assenza di una specifica disposizione che ne preveda l’indeducibilità, sono pertanto deducibili secondo le regole generali.

Non trovano applicazione le limitazioni dell’articolo 96 TUIR, poiché gli interessi non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.

Diversa è la qualificazione degli interessi da ravvedimento operoso. L’Agenzia, richiamando l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e una recente pronuncia della Cassazione con l’Ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022, riconosce loro, in primis, una funzione risarcitoria del danno derivante dal ritardato adempimento dell’obbligazione tributaria e, conseguentemente, un rapporto di accessorietà rispetto al tributo, del quale gli interessi condividono il trattamento fiscale.

Esclude, quindi, che i chiarimenti relativi agli interessi da conciliazione e da accertamento con adesione possano essere estesi agli interessi da ravvedimento, distinguendo la funzione compensativa dei primi da quella risarcitoria dei secondi.

Su queste basi, l’Agenzia conclude per l’indeducibilità ai fini IRES degli interessi da ravvedimento versati dalla società. La questione dell’applicazione dell’articolo 96 TUIR resta assorbita, poiché l’indeducibilità discende dalla qualificazione degli interessi e dal loro rapporto di accessorietà al debito tributario.

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