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Giurisprudenza

Interesse ad agire ai fini dell’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio

6 Settembre 2021

Giuliano Rigatti, Avvocato, Cultore della materia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 21238 – Pres. Scaldaferri, Rel. Iofrida

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini della legittimazione del socio ad agire in giudizio per ottenere l’annullamento, ai sensi dell’art. 2379 c.c., delle deliberazioni di approvazione del bilancio, non occorre secondo la Corte l’allegazione «dell’incidenza negativa nella di lui sfera giuridica e patrimoniale delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale sia pure in termini di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria».

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, è costante nell’affermare che l’interesse ad agire di un socio per l’impugnazione delle delibere in oggetto non deve, e non può, essere circoscritto alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Al contrario, può attenere anche solo alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, secondo le puntuali prescrizioni di legge.

L’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ed il corrispondente diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione contabile, sussiste – quindi – anche «laddove la società abbia perduto il proprio capitale e se il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato».

Ciò in quanto, anche in presenza di una causa di scioglimento, la partecipazione sociale – seppur azzerata – costituisce ugualmente un asset patrimoniale del socio, al quale non può essere negato il diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell’esercizio hanno inciso sul patrimonio e sull’andamento economico della società.

A ciò si aggiunge che anche in siffatto contesto permane la struttura organizzativa con i suoi organi, ed il relativo obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere e sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio da redigersi necessariamente «secondo le modalità inderogabilmente prescritte dalla legge» (Cass. 2758/2012; conf. Cass. 15944/2012).

Sussiste, dunque, l’interesse ad agire del socio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ogni qualvolta il suddetto diritto del socio venga asseritamente violato per una non chiara, corretta e veritiera redazione del documento contabile.

 

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