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Interazione PSD2 – MiCAR e periodo di transizione per i CASP

12 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato un parere in cui fornisce alle Autorità nazionali competenti ai sensi della Direttiva sui servizi di pagamento rivista (PSD2) indicazioni su come procedere una volta terminato il periodo di transizione fissato, nella lettera di non intervento EBA del 2 giugno 2025 sull’interazione tra PSD2 e MiCAR, al 2 marzo 2026.

La lettera di non intervento EBA/Op/2025/08 consentiva ai CASP di continuare a fornire tali servizi richiedendo una seconda autorizzazione ai sensi della PSD2 non immediatamente, ma solo dopo un periodo di transizione di nove mesi.

Inoltre, la lettera consigliava alle autorità nazionali competenti di considerare solo un sottoinsieme di servizi di cripto-asset con EMT come servizi di pagamento, riducendo così il numero di CASP che richiedono tale autorizzazione.

Consigliava inoltre alle autorità nazionali competenti di applicare un processo di autorizzazione semplificato che sfruttasse appieno le informazioni già fornite durante il processo di autorizzazione dei CASP ai sensi della MiCA, riducendo l’onere amministrativo per i CASP.

Dalla pubblicazione della lettera di non intervento, più di 100 CASP hanno contattato informalmente le autorità nazionali competenti o hanno presentato una domanda di autorizzazione come prestatori di servizi di pagamento (PSP).

Con l’avvicinarsi della fine del periodo di transizione e dato che il volume delle domande è destinato a variare da uno Stato membro all’altro, EBA ha pubblicato il presente parere per fornire alle autorità nazionali competenti indicazioni su come stabilire le priorità dei loro sforzi di autorizzazione al termine del periodo di transizione.

Il parere delinea le condizioni alle quali si raccomanda alle autorità nazionali competenti di consentire ai CASP di continuare a fornire token di moneta elettronica (EMT) qualificabili come servizi di pagamento dopo il 2 marzo 2026, pur non essendo (ancora) in possesso di una licenza ai sensi della PSD2.

Si raccomanda inoltre alle autorità nazionali competenti:

  • di richiedere ai CASP che non soddisfano tutte queste condizioni di interrompere la fornitura di tali servizi EMT
  • di cooperare con l’autorità nazionale competente ai sensi del MiCAR e/o con altre autorità nazionali preposte all’applicazione della legge per garantire la conformità.

Il parere fa seguito alla lettera di non intervento EBA del 02 giugno 2025, che rispondeva a una richiesta della Commissione europea di chiarire l’interazione tra la PSD2 e il MiCAR in relazione ai CASP che effettuano transazioni EMT che si qualificano come servizi di pagamento.

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