WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

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Flash News

Intelligenza artificiale: due nuovi decreti dal Consiglio dei Ministri

11 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 giugno in esame preliminare due schemi di decreto legislativo che si collocano nel quadro della legge n. 132/2025 (legge sull’intelligenza artificiale) e del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).


Abbiamo organizzato per il prossimo 17 settembre il webinar “La governance dell’Intelligenza Artificiale” che analizzerà le sfide normative, organizzative e di compliance derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale nel settore bancario e assicurativo. Il programma completo è visibile al seguente link.


Il quadro normativo si fonda su un approccio antropocentrico, volto a promuovere l’innovazione senza comprimere diritti fondamentali, responsabilità umana e garanzie costituzionali.

1. Formazione e diffusione delle competenze IA

Le nuove disposizioni prevedono una diffusa alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, tramite:

  • l’integrazione dell’IA nei programmi scolastici, nell’educazione civica e nei percorsi STEAM
  • la formazione obbligatoria dei docenti sui profili tecnici, etici, giuridici e di tutela dei dati
  • un piano da 100 milioni di euro per contrastare i rischi derivanti da abuso di social media, piattaforme digitali e IA da parte dei minori
  • l’introduzione di contenuti dedicati all’IA nei percorsi universitari, AFAM e ITS Academy
  • percorsi di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori e adulti
  • formazione specifica per dipendenti pubblici, dirigenti, magistrati, operatori sanitari e professionisti iscritti agli ordini.

2. Tutela dei lavoratori

Si stabilisce che le decisioni riguardanti assunzioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari o modifiche del rapporto di lavoro non possano essere adottate esclusivamente da sistemi automatizzati.

Il lavoratore ha diritto a:

  • ricevere informazioni sull’impiego dell’IA
  • ottenere una spiegazione comprensibile delle decisioni che lo riguardano
  • conoscere l’incidenza del sistema sul processo decisionale.

È inoltre prevista la nullità del licenziamento adottato in violazione del divieto di decisione interamente automatizzata.

3. Governance e vigilanza

Viene definito l’assetto delle autorità nazionali competenti per l’attuazione dell’AI Act:

  • AgID quale autorità di notifica
  • ACN quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto europeo
  • Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nel settore finanziario
  • il Garante Privacy per i profili relativi alla protezione dei dati personali.

4. Utilizzo dell’IA nelle attività di polizia

Il secondo decreto disciplina l’impiego dell’IA per finalità di sicurezza pubblica; in particolare, l’identificazione biometrica remota in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, quali:

  • prevenzione di minacce gravi alla sicurezza
  • ricerca di persone scomparse
  • individuazione di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento.

È sempre necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, con limiti temporali e territoriali rigorosi. È inoltre vietata la creazione di banche dati biometriche mediante raccolta indiscriminata di informazioni dal web.

5. Responsabilità civile e penale

Per rafforzare la tutela dei soggetti danneggiati da sistemi di IA, il decreto introduce:

  • accesso alla documentazione tecnica del sistema
  • presunzione del nesso causale in favore del danneggiato
  • foro alternativo vicino alla residenza della persona fisica
  • azione diretta nei confronti dell’assicurazione.

Sul piano penale viene introdotto il nuovo art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione o l’alterazione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio quando ne derivi un concreto pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. La responsabilità può estendersi anche agli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La punibilità è comunque ancorata al pericolo concreto e, per la forma colposa, alla colpa grave, al fine di evitare di criminalizzare ogni scostamento tecnico o ogni errore operativo, concentrando l’intervento penale sulle violazioni realmente idonee a mettere a rischio vita, incolumità pubblica o sicurezza dello Stato.

Di cosa si parla in questo articolo

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