Il Consiglio UE ha concordato il proprio orientamento generale sulla proposta di direttiva (anche nota come Insolvency III) recante modifiche alla Direttiva Insolvency (Direttiva 2019/1023/UE), in materia di crisi d’impresa e insolvenza.
Si ricorda che la direttiva era stata proposta dalla Commissione UE il 07 dicembre 2022, insieme ad altre misure volte a sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali dell’UE.
Queste le novità della proposta di Direttiva Insolvency III concordate in seno al Consiglio UE:
- introduzione del meccanismo di pre-pack: in base a tale meccanismo, la vendita dell’impresa del debitore (o di parte di essa) verrà preparata e negoziata prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza, con ciò consentendo:
- di eseguire la vendita e di ottenere i proventi subito dopo l’apertura della procedura formale di insolvenza intesa a liquidare una società
- di trasferire automaticamente i contratti ineseguiti, essenziali per il proseguimento dell’attività, dal debitore all’acquirente dell’impresa, e ciò senza il consenso della controparte del debitore
Il Consiglio ha tuttavia incluso una serie di salvaguardie per tutelare la libertà contrattuale.
- eliminazione del titolo VI, dalla proposta della Commissione UE, sulla disciplina speciale per le microimprese, per le preoccupazioni sorte circa la sua applicabilità pratica e il suo potenziale impatto sui sistemi nazionali esistenti: tra le principali questioni sollevate figuravano l’incertezza sulla definizione di microimpresa, la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza e il ruolo dell’organo giurisdizionale nella procedura
- istituzione di comitati dei creditori in tutti gli Stati membri, che rafforzino la posizione dei creditori nella procedura di insolvenza e garantiscano il coinvolgimento di singoli creditori che altrimenti potrebbero non partecipare alla procedura, ad esempio a causa delle risorse limitate o della mancata prossimità geografica:
- la direttiva armonizza alcune caratteristiche del comitato dei creditori in tutti gli Stati membri, come la sua composizione, i diritti e i doveri del comitato nonché la responsabilità personale dei suoi membri
- il testo di compromesso offre agli Stati membri la possibilità di limitare la costituzione del comitato dei creditori alle grandi imprese.
Sulla base della posizione raggiunta, il Consiglio UE potrà quindi dare avvio ai negoziati con il Parlamento europeo, al fine di giungere a un accordo su un testo definitivo.