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Attualità

Informazioni non finanziare: la consultazione del MEF per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE

6 Maggio 2016

Giulia Terranova, dottoressa di ricerca in diritto privato comparato, Università Statale di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Il 3 maggio 2016 il MEF ha avviato una pubblica consultazione, con termine 3 giugno 2016, per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34/UE, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di determinate categorie di imprese di grandi dimensioni, in linea con la tendenza già fatta propria dalla Commissione nell’Atto per il mercato unico e nella Comunicazione 681/2011 “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese” e ribadite dal Parlamento europeo in materia di responsabilità sociale e crescita sostenibile.

Le informazioni di cui la direttiva promuove la divulgazione, all’interno della relazione sulla gestione o in una relazione distinta, sono attinenti, dunque, alla sostenibilità dell’attività d’impresa (sustainable growth), intesa come responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società e, in particolare, alla tutela dell’ambiente, alla promozione delle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione.

La pubblica consultazione si suddivide in sei punti, relativi agli aspetti più importanti della direttiva 2014/95/UE e per ognuno di essi propone alle parti interessate alcuni quesiti per ottenere suggerimenti e commenti in ordine al contenuto del futuro testo legislativo di recepimento.

Si sottolinea, in particolare, che la direttiva, da un lato, fa proprio il principio del comply or explain, richiedendo alle imprese che non divulgheranno le informazioni non finanziarie di motivare specificamente tale scelta e, dall’altro, richiama il c.d. divieto di gold plating, in forza del quale non devono introdursi in sede di recepimento livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, se non a seguito di comprovate esigenze, valutando il trade off tra quantità e qualità dell’informazione, da un lato, e costi sopportati dalle imprese, dall’altro, costi che, dunque, devono essere tenuti in considerazione e che, come suggerito già nel documento di consultazione pubblica, sarà opportuno precisare in sede di recepimento della direttiva.

Tra gli spunti di discussione suggeriti, rilevante è quello attinente alla necessità di chiarire anche le modalità con cui la diffusione delle informazioni in esame possa incidere concretamente sulle decisioni degli investitori, dei finanziatori e degli stakeholders.

La direttiva si applicherà a talune imprese di rilevanti dimensioni, lasciando, peraltro, spazio agli Stati di estenderne l’ambito di applicazione, sempre nei limiti imposti dal divieto di gold plating e, dunque, in presenza di comprovate esigenze, e sottolineando anche l’obiettivo nazionale ed europeo di ridurre l’onere regolamentare per le PMI. La pubblica consultazione potrà essere utile per chiarire se sussista una volontà o meno di estendere il predetto ambito di applicazione anche nei confronti di particolare tipologie di imprese non menzionate dalla direttiva, nonché di prevedere forme di rendicontazione non finanziaria anche per le PMI.

Con riferimento alle società i cui valori mobiliari siano ammessi in un mercato regolamentato di uno Stato membro, inoltre, è prevista la divulgazione delle informazioni relative alle politiche di diversità, in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, l’istruzione e il background professionale.

Per quanto riguarda la selezione delle informazioni non finanziarie che dovranno essere diffuse, la direttiva si riferisce a quelle ritenute rilevanti rispetto all’attività della singola impresa, in relazione agli obiettivi definiti e ai risultati perseguiti, sulla base di indicatori che le rendano comparabili in un’ottica intertemporale, nonché interaziendale. Al fine di garantire, inoltre, un livello minimo di uniformità e comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario, la direttiva prevede la possibilità di fare ricorso a una serie di standard unionali e internazionali, che sarà opportuno individuare con maggiore precisione proprio in sede di consultazione pubblica, valutando anche l’opportunità o meno di richiedere che le imprese rendano chiaramente individuabile lo standard a cui hanno fatto ricorso. Nel caso in cui la divulgazione delle informazioni possa nuocere alla politica commerciale dell’impresa, è prevista una clausola di salvaguardia, grazie alla quale potrà essere omessa l’informazione, purché non sia pregiudicata la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, nonché dell’impatto della sua attività.

Da ultimo la direttiva prevede che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale, controlli anche la avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario, senza peraltro dover esprimere alcun giudizio in merito alle informazioni divulgate. Tenendo conto degli ulteriori costi che comporterebbe, inoltre, la direttiva ha previsto solo la facoltà e non l’obbligo di prevedere che le informazioni non finanziarie divulgate siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.

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