WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Inefficacia del pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento da parte del terzo pignorato

15 Gennaio 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 10 agosto 2017, n. 19947 – Pres. Didone, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

Nel caso in esame, la Suprema Corte conferma la decisione di secondo grado che aveva qualificato come indebito oggettivo il pagamento erroneamente corrisposto dal terzo pignorato al creditore assegnatario in data successiva alla dichiarazione di fallimento. Stante l’inopponibilità alla massa fallimentare di tale atto solutorio, il terzo pignorato aveva subito la dichiarazione di inefficacia del pagamento ai sensi degli artt. 44 e 67 l. fall. e, quindi, restituendo la somma al competente organo concorsuale, si era verificata una duplicità materiale dell’esborso. Al creditore insoddisfatto, una volta rimborsata la somma indebitamente ricevuta dal terzo, compete il solo diritto di insinuazione al passivo.

La Corte ha, pertanto, espresso il seguente principio di diritto: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debítor debitorisal creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato exart. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorità dell’assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, sicché l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell’inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 56 I. fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell’assegnazione coattiva del credito exart. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo” (conf. Cass. 1227/2016, Cass. 5994 /2011).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Iscriviti alla nostra Newsletter