Con ordinanza n. 16427 del 18 giugno 2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento effettuata esclusivamente al curatore fallimentare è inefficace nei confronti del contribuente una volta che questi sia nuovamente in bonis.
A seguito di notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il contribuente impugnava la medesima e le cinque cartelle esattoriali prodromiche.
Risultato soccombente nei precedenti gradi di giudizio, proponeva dunque ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano state notificate al curatore fallimentare mentre era aperta una procedura fallimentare nei confronti del contribuente.
Tale notifica, era dunque, a parere del contribuente, da considerarsi inopponibile al medesimo, ed i relativi crediti erano da ritenersi prescritti.
Il giudice di legittimità, dopo aver premesso che tutte le cartelle di pagamento sono state notificate al curatore del fallimento, opera una distinzione tra le stesse.
Infatti, per due delle cartelle di pagamento risulta notificata un’intimazione di pagamento con il quale è stato interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione; in particolare, tale intimazione è stata notificata al contribuente tornato in bonis, e la stessa non è stata impugnata dal contribuente, dando luogo alla c.d. cristallizzazione della pretesa tributaria.
Le altre tre cartelle, invece, in quanto notificate al curatore risultano inopponibili al contribuente, e quindi al momento della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria i relativi crediti potrebbero essere prescritti.
In tema di contenzioso tributario, precisa la Cassazione, l’ente che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore non può, poi giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti.
Dunque, per interrompere la prescrizione sarebbe stato necessario un nuovo atto impositivo, validamente notificato direttamente al contribuente tornato in bonis.
Nel caso di specie, invece, il giudice di secondo grado aveva erroneamente valutato l’eccezione di prescrizione dei crediti delle tre cartelle di pagamento sulla base della sola avvenuta notificazione delle stesse al curatore fallimentare, che invece è da considerarsi inopponibile al contribuente tornato in bonis.


