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Giurisprudenza

Individuazione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile receduto

10 Aprile 2019

Guido Hassan

Cassazione Civile, Sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14069 – Pres. Cristiano, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

La Cortedi Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse nei confronti della sentenza della Corte dAppello di Napoli nella parte in cui aveva fatto decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo invece che dalla successiva dichiarazione di fallimento della società.

Nel caso di specie due soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. avevano esercitato il diritto di recesso dalla società un anno prima della presentazione della domanda di concordato preventivo e, ciò nonostante, erano stati dichiarati falliti in via consequenziale a seguito del fallimento della medesima società.

Ad avviso della Corte di legittimità il carattere meramente consequenziale del fallimento del socio rispetto al fallimento della società di persone di cui allart. 147, secondo comma, l.fall., comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, debba darsi rilevanza unicamente allo stato di insolvenza della società, non trovando applicazione il principio della consecuzione tra procedure.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, dal momento che gli effetti del concordato preventivo riguardano esclusivamente limpresa, comportando la parziale esdebitazione del suo titolare, e, qualora si tratti di società, non si estendono alle obbligazioni dei singoli soci ai quali il fallimento si estende in via eccezionale e come ripercussione dellinsolvenza delle società, il principio della consecuzione non potrebbe trovare applicazione in relazione al termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.

Riconoscendo la fondatezza dei motivi delle parti ricorrenti, la Corte di legittimità ha, infatti, affermato che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, essendo i cessati soci estranei alla procedura di concordato e non legittimati ad avanzare proposte di concordato in nome della società, risultando infatti agli stessi precluso laccesso alla procedura minore.

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