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Giurisprudenza

Indeducibili le quote di ammortamento non iscritte nel registro dei beni ammortizzabili

22 Febbraio 2017

Massimo Marchini

Cassazione Civile, Sez. V, 30 novembre 2016, n. 24385

Di cosa si parla in questo articolo

Con la recente sentenza numero 24385/2016, la Corte di Cassazione ha affermato che è indeducibile, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la quota di ammortamento non iscritta nel registro cespiti. Di conseguenza, l’ufficio, in sede di accertamento, constatata l’assenza della registrazione, ha il potere di disconoscere il costo.

In altri termini, secondo quanto affermato nella sentenza, la deducibilità degli oneri di ammortamento necessita di un doppio controllo, derivante dall’applicazione dell’art. 109 del tuir e dell’art. 16 del d.p.r. n. 600/1973. \

In materia di ammortamento, ricordiamo che l’articolo 16 del d.p.r. 600/1973 stabilisce l’obbligo (per società, enti e imprenditori commerciali) di compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione. I commi 2 e 3 disciplinano il contenuto del registro e le annotazioni che il contribuente deve apporre, compresa l’indicazione delle quote di ammortamento annuale dei vari cespiti.

Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria contestava la deducibilità dei costi per ammortamenti perché, all’atto del controllo, le relative quote non risultavano iscritte nel libro degli inventari, pur presente e debitamente annotato, né nel registro dei cespiti ammortizzabili. In tal senso, il fisco recuperava a tassazione l’ammortamento illegittimamente dedotto.

Di fronte ai rilievi mossi dall’Agenzia, il contribuente sosteneva che l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto solo irrogare una sanzione per la tardiva registrazione delle quote, ma non disconoscerne la deducibilità in quanto, le stesse, erano esistenti e ne mancava soltanto l’annotazione tempestiva nel libro degli inventari.

La Cassazione ha ricordato che, le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità costituenti infrazioni di carattere sostanziale, che impediscono l’attività di accertamento e precludono la deducibilità di costi che non siano regolarmente registrati, vanno distinte dalle violazioni di carattere meramente formale, che non ostacolano l’accertamento e non precludono la deducibilità. In tal senso, le violazioni relative alla mancata annotazione delle quote di ammortamento non rappresentano violazioni formali, ma sostanziali.

Pertanto, le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno inscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili e, il relativo adempimento, rappresenta un presupposto della deducibilità, condizionando l’accertamento. In mancanza l’ufficio ha il potere di ritenere indeducibili costi e oneri che il contribuente ha incluso tra le componenti negative del reddito, e che andrebbero considerate tali anche in sede fiscale ove l’inerenza alla produzione del reddito risultasse nel modo prescritto dalla legge (Cass. n. 16702/2005).

Anche in precedenti sentenze (Cass. n. 9876/2011 e Cass. n. 1241/2006) la Cassazione si era già pronunciata in tal senso, stabilito lo stesso principio di necessario adempimento per la deduzione delle quote di ammortamento.

In conclusione, la sentenza ha quindi stabilito che i giudici di merito avevano sbagliato a considerare tale adempimento non rilevante ai fini dell’esclusione della deducibilità del costo delle quote di ammortamento.

Per la Cassazione, sussiste la presenza di un sistema “rafforzato” in merito alla deduzione delle quote di ammortamento, laddove la omessa annotazione della quota dell’anno nel registro dei beni ammortizzabili, previsto dall’art. 16 del d.p.r. n.600/1973, ne preclude la deducibilità per ragioni di certezza attinenti alla funzione. In altri termini, l’omessa istituzione del registro preclude la deducibilità delle quote di ammortamento, poiché la previa annotazione serve a evitare prassi elusive e distorte, associate alla verifica della condizione di ammortamento.

Tuttavia, la Suprema Corte non considera le norme introdotte dal legislatore nell’ambito delle semplificazioni fiscali degli anni ‘90, per cui, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, previste dal predetto art. 16, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari ex art. 2217 c.c. o, per le imprese minori di cui all’art. 66 del tuir, nel registro IVA acquisti (art. 2, comma 1 del DPR 695/1996). Pertanto, non sembrerebbe indispensabile, ai fini della deducibilità, l’istituzione del registro dei cespiti ammortizzabili se il contribuente ha provveduto ad effettuare le relative annotazioni nel libro degli inventari o, sussistendone i presupposti soggettivi, nel registro IVA degli acquisti (nel caso oggetto della sentenza di ieri, tuttavia, tali annotazioni non erano state eseguite tempestivamente in nessuno dei registri e libri citati)

Tale sentenza, sottolinea il ruolo che il registro dei beni ammortizzabili (o le altre scritture alternative) costituisce nella fase di riscontro della corretta rilevazione delle quote di ammortamento, considerato che le disposizioni del D.M. del 31 dicembre 1988 e dell’art. 102 del tuir ne stabilisce l’esatta quota deducibile anno per anno.

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