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Indagini informatiche: nuovi reati per intermediari di servizi digitali

5 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato annunciato nella seduta del 29 maggio 2025 in Senato, la presentazione del disegno di legge n. 1505, recante modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al D. Lgs. 231/2001, in materia di indagini informatiche e necessaria collaborazione dei prestatori/intermediari di sevizi digitali.

Nella relazione accompagnatoria al DDL, si legge che il Regolamento (UE) 2022/2065, relativo al mercato unico dei servizi digitali, stabilisce l’assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti da parte dei prestatori di servizi intermediari, ma un obbligo di collaborazione con le autorità nazionali per contrastare i contenuti illegali: tuttavia, la prassi ha dimostrato che questi si sono rivelati strumenti inefficienti, e lo stesso art. 10 del regolamento, ha espressamente attribuito al legislatore nazionale la possibilità di prevedere interventi ulteriori nella materia.

Questi gli interventi previsti in materia di indagini informatiche:

  • nel codice di procedura penale, viene introdotto il nuovo art. 248-bis (Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari), ovvero un apposito mezzo di ricerca della prova che riguarda i cosiddetti “file di log“, ovvero quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico, quale ad esempio un personal computer, uno smartphone o un tablet (v. Cass. n. 18464/2025)
  • nel codice penale, tramite l’introduzione dell‘art. 378-bis (inottemperanza dolosa alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari), dell’art. 378-ter (agevolazione colposa) e dell’art. 378-quater (fatto commesso all’estero), si introducono due delitti contro l’attività giudiziaria e si prevede la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all’estero, in presenza di determinate condizioni:
    • la prima fattispecie, di natura dolosa, punisce l’inottemperanza intenzionale alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari, formulata ai sensi dell’art. 248-bis C.p.p. (di nuova introduzione)
    • la seconda fattispecie prevede una forma di agevolazione colposa, con una graduazione proporzionale delle pene, nonché
  • viene introdotto un nuovo illecito amministrativo all’interno del D. Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità degli enti), ovvero l’art. 25-decies.1 (Delitti del prestatore di servizi intermediari), in caso di commissione dei delitti di cui ai nuovi artt. 378-bis e 378-ter C.p. nell’interesse dell’ente cui appartengono i rei
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