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In GU il decreto di recepimento della CRD VI e di adeguamento al CRR III

9 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 5 del 08 gennaio 2026, il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), e di adeguamento dell’ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3), aggiornando pertanto il quadro regolamentare prudenziale nazionale degli istituti di credito al framework di Basilea III.

Più nel dettaglio, il decreto:

  1. attua la CRD VI, che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda i poteri di vigilanza di Banca d’Italia, le sanzioni, la disciplina delle succursali di paesi terzi e dei rischi ESG
  2. adegua le disposizioni nazionali al CRR 3, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’introduzione del c.d. output floor.

In sintesi, il decreto di recepimento della CRD IV e di adeguamento al CRR 3:

  • all’art. 1 modifica e integra le disposizioni del TUB, relative:
    • alla disciplina delle banche e dei gruppi bancari di Stati terzi
    • al segreto d’ufficio e alla collaborazione tra autorità
    • al quadro normativo relativo agli esponenti e ai responsabili delle principali funzioni aziendali
    • alla disciplina sulle fusioni e scissioni
    • alla disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività
    • alla disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata
    • alla disciplina procedimentale per le sanzioni amministrative e le penalità di mora 
  • all’art. 2 modifica e integra il TUF:
    • per rafforzare la qualità e le modalità di valutazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ivi compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali) presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF
    • prevedendo la possibilità di richiedere una deroga rispetto all’obbligo per le SIM autorizzate da Banca d’Italia di richiedere l’autorizzazione ad operare come SIM di classe 1, indicandone le condizioni.
  • all’art. 3 modifica la L. 262/2005, che reca disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ovvero di governance di Banca d’Italia, recependo l’art. 4-bis della CRD VI nella parte che riguarda l’indipendenza delle autorità di vigilanza bancaria e stabilendo in particolare:
    • i criteri di scelta dei membri del direttorio di Banca d’Italia e impone la pubblicità dei motivi di revoca, salvo diniego motivato
    • norme sul cooling-off per i membri del direttorio e per il personale coinvolto nelle procedure di vigilanza, sorveglianza o risoluzione
    • che Banca d’Italia possa adottare ulteriori regole interne su conflitti, incompatibilità e limiti agli investimenti, in attuazione del SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico.
  • agli artt. 4 e 5 chiarisce la disciplina transitoria relativamente all’entrata in vigore di alcune modifiche al TUB  e al TUF.
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