Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 5 del 08 gennaio 2026, il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), e di adeguamento dell’ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3), aggiornando pertanto il quadro regolamentare prudenziale nazionale degli istituti di credito al framework di Basilea III.
Più nel dettaglio, il decreto:
- attua la CRD VI, che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda i poteri di vigilanza di Banca d’Italia, le sanzioni, la disciplina delle succursali di paesi terzi e dei rischi ESG
- adegua le disposizioni nazionali al CRR 3, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’introduzione del c.d. output floor.
In sintesi, il decreto di recepimento della CRD IV e di adeguamento al CRR 3:
- all’art. 1 modifica e integra le disposizioni del TUB, relative:
- alla disciplina delle banche e dei gruppi bancari di Stati terzi
- al segreto d’ufficio e alla collaborazione tra autorità
- al quadro normativo relativo agli esponenti e ai responsabili delle principali funzioni aziendali
- alla disciplina sulle fusioni e scissioni
- alla disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività
- alla disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata
- alla disciplina procedimentale per le sanzioni amministrative e le penalità di mora
- all’art. 2 modifica e integra il TUF:
- per rafforzare la qualità e le modalità di valutazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ivi compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali) presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF
- prevedendo la possibilità di richiedere una deroga rispetto all’obbligo per le SIM autorizzate da Banca d’Italia di richiedere l’autorizzazione ad operare come SIM di classe 1, indicandone le condizioni.
- all’art. 3 modifica la L. 262/2005, che reca disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ovvero di governance di Banca d’Italia, recependo l’art. 4-bis della CRD VI nella parte che riguarda l’indipendenza delle autorità di vigilanza bancaria e stabilendo in particolare:
- i criteri di scelta dei membri del direttorio di Banca d’Italia e impone la pubblicità dei motivi di revoca, salvo diniego motivato
- norme sul cooling-off per i membri del direttorio e per il personale coinvolto nelle procedure di vigilanza, sorveglianza o risoluzione
- che Banca d’Italia possa adottare ulteriori regole interne su conflitti, incompatibilità e limiti agli investimenti, in attuazione del SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico.
- agli artt. 4 e 5 chiarisce la disciplina transitoria relativamente all’entrata in vigore di alcune modifiche al TUB e al TUF.

