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Impugnazione Tercas: per l’Avvocato UE non sussistono aiuti di stato

2 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Evgeni Tanchev, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑425/19 P, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all’operazione di aumento di capitale di Banca Tercas, istituto in amministrazione straordinaria, eseguito da Banca Popolare di Bari a fronte della copertura del deficit patrimoniale della stessa Tercas e della concessione di determinate garanzie da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), misure queste approvate dalla Banca d’Italia.

Come noto, il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che dispone della facoltà d’intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (interventi facoltativi, tra cui l’intervento facoltativo di sostegno o preventivo).

Con decisione del 2015 la Commissione aveva ritenuto che le misure adottate dal FITD costituissero un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas.

Con sentenza del 19 marzo 2019 il Tribunale dell’Unione europea si era pronunciato nel senso che la Commissione avesse erroneamente ritenuto che le misure a favore della Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato, annullando la decisione della Commissione.

La Commissione aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle proprie conclusioni l’Avvocato generale dell’UE, nel suggerire alla Corte di respingere l’impugnazione della Commissione, ha evidenziato come il Tribunale abbia correttamente ritenuto che tali misure non costituivano aiuti di Stato, poiché non comportavano l’uso di risorse statali e non erano imputabili allo Stato. Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura delle conclusioni che si pubblicano in allegato.

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