Con sentenza 20624/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto avverso un estratto di ruolo, ribadendo che in simili casi l’impugnazione è consentita solo in presenza di un concreto pregiudizio tra quelli specificamente previsti dall’art. 12, c. 4-bis, del d.P.R. 602/1973.
La norma, introdotta dall’art. 3-bis del D.L. 146 del 2021 e successivamente novellata dal d.lgs. 110 del 2024, individua tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e la cartella che si assume invalidamente o mai notificata; in particolare, va dimostrato l’interesse ad agire, che si deve concretizzare in una delle ipotesi tassative, quali l’impossibilità di partecipare a gare pubbliche, il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, effetti negativi nell’ambito delle procedure concorsuali, nonché ostacoli nell’accesso a finanziamenti o in operazioni di cessione d’azienda.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito in giudizio deducendo la nullità della notifica. Nei gradi di merito, il ricorso era stato rigettato poiché la notifica della cartella era regolarmente avvenuta.
La Corte di Cassazione ha rilevato l’originaria assenza dell’interesse ad agire, che costituisce condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c. con carattere preliminare, la cui verifica può essere effettuata d’ufficio anche in sede di legittimità e alla luce di disposizioni sopravvenute applicabili ai giudizi pendenti.
Essendo stato considerato ammissibile il ricorso nei gradi di merito (seppur infondato), la Cassazione ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sull’ammissibilità dell’azione, ancorché la parte pubblica non avesse proposto appello incidentale sul punto.
È stata infatti richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui tanto l’interesse quanto la legittimazione ad agire, in quanto condizioni dell’azione, non sono suscettibili di giudicato implicito: si tratta di presupposti processuali che non attengono al merito, ma al diritto stesso della parte di accedere alla tutela giurisdizionale.
Solo una statuizione espressa da parte del giudice di merito, ove non fatta oggetto di impugnazione, può precluderne il riesame nei successivi gradi.
In assenza di una pronuncia esplicita, e tenuto conto della natura logico-giuridica di tali condizioni, non può formarsi giudicato interno.
La Corte ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza impugnata dal contribuente e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente.