La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. VI, con sentenza del 13 luglio 2026 n. 4454 (Pres. Bombino, Rel. Fantini) si è pronunciata con riguardo all’applicazione dell’imposta di registro sul rapporto negoziale non registrato enunciato in un decreto ingiuntivo, anche quando il provvedimento riguardi corrispettivi relativi a prestazioni soggette a IVA.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in occasione della registrazione del decreto ingiuntivo n. 77/2021 del Tribunale di Velletri, pronunciato per il pagamento di fatture relative a prestazioni professionali. L’Ufficio aveva richiesto due imposte di registro in misura fissa. Il contribuente contestava, tra l’altro, la motivazione dell’atto e la pretesa duplicazione dell’imposta, rilevando che le operazioni sottostanti erano già soggette a IVA.
La C.G.T. ha innanzitutto escluso il difetto di motivazione dell’avviso. L’atto indicava il decreto, il Tribunale che lo aveva emesso, l’oggetto della controversia, individuato nel pagamento delle fatture, e la liquidazione della doppia imposta in misura fissa. Secondo i giudici, tali elementi consentivano al contribuente di individuare sia l’atto giudiziario sottoposto a registrazione sia la ragione della seconda imposizione, senza necessità di una specifica indicazione di tutte le disposizioni normative applicabili.
La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che la questione della duplicazione della tassazione era stata posta dal contribuente già con il ricorso introduttivo.
Il tema centrale della decisione riguarda però il trattamento fiscale del decreto e del rapporto sottostante. Il giudice regionale ha ricordato che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo decreto.
Se il provvedimento concerne corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, opera il principio di alternatività previsto dall’art. 40 del TUR, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, secondo quanto stabilito dalla Nota II.
A questa prima imposizione si aggiunge altresì quella prevista dall’art. 22 del TUR nell’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario enunci un rapporto negoziale non registrato intercorso tra le medesime parti.
Non è, dunque, la fattura in quanto tale a costituire l’ulteriore oggetto della tassazione. Nel ragionamento della C.G.T., le fatture richiamate nel decreto costituiscono gli elementi attraverso i quali può essere individuato il rapporto professionale sottostante.
È quest’ultimo, se non registrato e tuttavia enunciato nel provvedimento giudiziario, a rilevare ai fini dell’art. 22, purché dall’atto soggetto a registrazione possano essere individuati gli elementi essenziali del negozio.
La Corte giunge a tale conclusione richiamando le pronunce della Corte di cassazione n. 2296 e n. 2443 del 2024. Le decisioni richiamate riconoscono rilievo, ai fini dell’enunciazione, al decreto ingiuntivo che consenta di individuare sotto il profilo soggettivo e oggettivo il rapporto contrattuale sottostante.
In presenza di tali condizioni, la tassazione del negozio enunciato opera in occasione della registrazione del decreto, senza che sia necessario un autonomo caso d’uso.
Il decreto ingiuntivo oggetto della controversia era stato emesso per il pagamento di fatture relative a prestazioni professionali e consentiva, secondo quanto accertato dalla Corte, di individuare il rapporto dal quale traeva origine il credito.
La circostanza che tali prestazioni fossero soggette a IVA non impediva quindi l’applicazione dell’art. 22 del TUR.
Il principio di alternatività previsto dall’art. 40 rileva infatti ai fini della misura dell’imposta, escludendo la tassazione proporzionale dell’operazione già assoggettata a IVA, ma non impedisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa nei casi in cui ricorrano i presupposti dell’enunciazione.
La C.G.T. ha quindi ritenuto legittima la liquidazione delle due imposte in misura fissa, una riferita al decreto ingiuntivo e l’altra al rapporto negoziale enunciato nel medesimo provvedimento. La soluzione accolta muove, dunque, dalla distinzione tra la tassazione del provvedimento giudiziario e quella del rapporto negoziale non registrato che il provvedimento enuncia.


