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Giurisprudenza

Illegittimità della cessione a terzi del credito IVA dopo la chiusura del fallimento

15 Marzo 2021

Sara Addamo, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22884 – Pres. Magda, Rel. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso del credito IVA ceduto ad una società da un Fallimento successivamente alla chiusura della Procedura. Tale condotta è stata avallata dalla Suprema Corte sulla scorta del seguente principio:

La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, sicché qualunque provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135; Cass., Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19443).

Non può dunque configurarsi ultrattività dei poteri degli organi fallimentari in data successiva alla chiusura, salvo che non si versi in ipotesi di adempimento post- fallimentare di obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura, quali quelle derivanti dalla stipula di un contratto preliminare autorizzato dal G.D. (Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9444).

 

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