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Giurisprudenza

Illecito il bilancio di esercizio dal quale non è possibile desumere tutte le informazioni richieste dalla legge

17 Giugno 2016

Daniele Ruggiero, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 02 marzo 2016, n. 4120

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 4120/2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’illiceità del bilancio di una società di capitali (con conseguente nullità della relativa delibera di approvazione) redatto in violazione dei criteri di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 c.c., comma secondo. Infatti, secondo la Corte, “il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”.

La Cassazione ha specificato, inoltre, che gli allegati del bilancio di esercizio, alla stregua del bilancio, svolgono un ruolo essenziale ai fini della chiarezza delle informazioni dallo stesso desumibili. Infatti, gli ermellini hanno ritenuto errata l’esclusione della violazione dell’art. 2423 c.c. operata dalla Corte di Appello di Brescia in merito alla circostanza di fatto lamentata dai ricorrenti, anche in sede di appello, riguardante alcune informazioni contraddittorie contenute nelle relazioni allegate al bilancio della società degli esercizi 2006 e 2007 della quale erano soci di minoranza (costituendo tali condotte “al più” materia per un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori) e sulle quali gli stessi non avevano ricevuto nessuna risposta in sede assembleare. A tal proposito, è stato precisato che “allo scopo di realizzare il diritto di informazione che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono, invero, soddisfare l’interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d’informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio e alla relativa relazione”.

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