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Giurisprudenza

Il saldo zero si applica anche al correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito

10 Dicembre 2014

Tribunale di Ancona, 18 novembre 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Dalla recente pronuncia del Tribunale di Ancona emerge la diffusione della c.d. regola del saldo zero. In proposito, la sentenza del 18 novembre 2014 ribadisce che, in caso di mancata disponibilità in giudizio di tutti gli estratti conto del periodo di riferimento, trova applicazione la c.d. «regola del saldo zero»; e ciò, tanto nel caso in cui agisca in giudizio la Banca per il recupero del proprio credito, quanto nel caso in cui agisca il correntista per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, in ragione del principio di vicinanza alla fonte della prova. Ma la pronuncia è importante anche per le altre sue prescrizioni: come quella in tema di nullità clausola c.d. «uso piazza» e conseguente applicazione del tasso legale; quella dell’impossibilità di applicare degli interessi anatocistici successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 in relazione ai rapporti all’epoca già in corso (salvo solo apposito e formale nuovo patto contrattuale); inutilità del riferimento contrattuale alla «valuta data di regolamento» per salvare le antergazioni e postegarzioni compiute dalla banca a proprio favore.

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