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Giurisprudenza

Il reato di bancarotta alla luce della fattispecie di concordato preventivo in continuità

9 Luglio 2019

Federica Dipilato, Avvocato presso Giovanardi Pototschnig & Associati

Cassazione Penale, Sez. V, 15 giugno 2018, n. 39517 – Pres. Sabeone, Rel. Tudino

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di bancarotta fallimentare, la Corte ha affermato che il mancato richiamo dell’art. 186-bis l.f. ad opera della norma incriminatrice di cui all’art. 236 l.f. non implica ex se alcuna volontà del legislatore di escludere rilievo penale alle condotte consumate prima e/o durante la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Ciò in quanto il legislatore, con l’introduzione dell’art. 186-bisl.f., lungi dall’aver istituito un nuovo istituto concordatario, si è limitato ad esplicitare le peculiarità del concordato preventivo con continuità aziendale che a ben vedere era già strutturalmente previsto nel novero delle molteplici forme in cui la procedura concordataria poteva esplicitarsi ai sensi degli artt. 160 e ss. l.f. Di conseguenza, il riferimento al genus “concordato preventivo” contenuto nell’art. 236 l.f. deve ritenersi implicitamente esteso anche alla species del concordato preventivo con continuità aziendale.

Sulla base di siffatte argomentazione i giudici di legittimità hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “le innovazioni normative degli aspetti civilistici dell’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis l.fall., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134, non costituiscono modificazioni della norma extrapenale integratrice del precetto di cui all’art. 236 della medesima l.fall., che trova applicazione anche in riferimento anche al concordato preventivo con continuità dell’attività d’impresa”.

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