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Giurisprudenza

Il privilegio ipotecario non si estende alle spese per l’annotazione della surroga nell’ipoteca

19 Settembre 2016

Gilda Avena

Cassazione Civile, Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1671

Di cosa si parla in questo articolo

Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell’ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l’annotazione avendo l’annotazione solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca.

 

Con la sentenza n. 1671, pubblicata il 29 gennaio 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, nel cassare una sentenza del Tribunale di Salerno, enuncia il principio di diritto per cui il privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. non si estende alle spese sostenute per l’annotazione della surroga nell’ipoteca a seguito della cessione del credito garantito.

Nel caso di specie il creditore ipotecario di secondo grado proponeva ricorso per cassazione avverso una pronuncia del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Salerno che in sede di ripartizione dell’attivo riconosceva al cessionario di un credito con ipoteca di primo grado il privilegio di cui all’art. 2855 c.c. (pari grado ipotecario) oltre che sul credito cedutogli anche sulle spese sostenute per l’annotazione della surroga nell’ipoteca ex art. 2843 c.c.

Per la Suprema Corte le spese di annotazione della cessione della titolarità di una iscrizione ipotecaria a margine dell’iscrizione stessa non rientrano tra le spese accessorie dell’ipoteca per le quali l’art. 2855 c.c. consente la collocazione nello stesso grado delle spese dell’atto di costituzione ipotecaria.

Infatti, l’annotazione a margine della iscrizione ipotecaria dell’atto di cessione svolge una funzione di opponibilità ai terzi della intervenuta modifica soggettiva del credito ma non incide né sulla costituzione né sul mantenimento o sulla rinnovazione della garanzia ipotecaria, che è già presente ed iscritta, pertanto, le spese sostenute per l’annotazione non prendono lo stesso grado dell’ipoteca.

A fortiori si consideri che l’elenco delle voci alle quali, in relazione alla loro stretta accessorietà all’ipoteca, alla sua costituzione o alla sua rinnovazione si estende il privilegio ipotecario sono espressamente indicate dall’art. 2855 c.c. Si tratta di un elenco tassativo non suscettibile di interpretazione analogica.

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