WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Il patema d’animo dell’investitore che apprenda della mala gestio degli organi sociali non è risarcibile

2 Aprile 2019

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1281 – Pres. Amendola, Rel. Fiecconi

Non è rilevabile alcun danno morale in capo al terzo investitore che sia direttamente collegabile alla condotta di mala gestio ascritta al sindaco in danno della società d’investimento in strumenti finanziari e di gestione patrimoniale, poiché il patema d’animo subito nell’apprendere che gli organi sociali erano stati infedeli agli interessi della società e degli investitori, ove sussistente, si configura solo in termini di “danno riflesso” del danno sociale direttamente inferto al patrimonio della società, costituente garanzia patrimoniale generica anche della massa suoi investitori, ex art. 2394 cod. civ., e non dei singoli soci o dei terzi.

L’investitore, interessato all’andamento dell’impresa in cui ha investito i suoi risparmi, anche se considerato sotto l’angolo visuale dell’azione sociale regolata dall’art. 2395 cod. civ., per quanto riconducibile alla categoria di “terzo” legittimato, unitamente al creditore singolo e al socio, per esperire la suddetta azione, deve pur sempre dedurre un danno che si ricolleghi a illeciti commessi dagli organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni.

L’azione sociale ex art. 2395 cod. civ non si limita a dare tutela al socio o al creditore danneggiato per effetto della condotta commissiva o omissiva dell’amministratore ex art. 2393 cod. civ., o del sindaco ex art. 2407 cod. civ., potendo essere anche fatta valere da un terzo estraneo alla compagine sociale, non direttamente incluso nella categoria dei creditori, ma comunque interessato al buon andamento della società (stakeholder), purché questi provi di avere subito un danno patrimoniale e/o morale direttamente subito per effetto della condotta illecita ascrivibile all’amministratore o al sindaco chiamato a risponderne, e non costituente il semplice riflesso del danno sociale direttamente inferto al patrimonio della società.


WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/10


WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza


Prossime scadenze 30 novembre 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/09