Il MEF, con decreto n. 33248 del 27 giugno 2025, ha fornito dei chiarimenti circa il regime di libera circolazione delle perdite infragruppo, in attuazione dell’art. 177-ter del TUIR (introdotto dall’art. 15 del D. Lgs. 192/2024).
In particolare, ha definito i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società e per il coordinamento delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali infragruppo.
L’art. 177-ter TUIR stabilisce che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli artt. 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis, del medesimo TUIR, non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
In particolare i limiti e le condizioni ci cui agli articoli citati non si applicano ai gruppi in relazione:
- alle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali (c.d. perdite infragruppo)
- alle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti a quelli indicati alla lettera a), ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui ai citati articoli del TUIR (c.d. perdite omologate).
Il decreto chiarisce inoltre:
- il periodo di conseguimento delle perdite “omologate”
- l’attribuzione dell’anzianità di partecipazione al gruppo
- il coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale