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Il MEF sul novellato contraddittorio in materia di accertamento tributario

4 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo
MEF

Il MEF ha emanato in data 29 febbraio 2024 l’atto di indirizzo in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato,  disciplinato dal nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Il MEF compie una ricognizione degli ultimi interventi normativi in materia, concludendo che attualmente (e sino al 30 aprile 2024) nulla è mutato in ordine alle modalità procedurali del contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria.

In particolare, come noto, l’art. 6 bis novellato dispone che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Nel quadro del nuovo articolo, tuttavia, il predetto istituto non gode di una valenza assoluta:  in base al comma 2, infatti, non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del MEF, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorre quindi attenderne l’elencazione, che dovrà adottarsi con un apposito decreto del MEF.

Il comma 3 del citato articolo 6-bis, inoltre, reca una sintetica disciplina d’ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio.

Secondo il MEF, in particolare, la disciplina sul contraddittorio non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l’esercizio del contraddittorio in materia tributaria, soprattutto per l’assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario.

Del resto, prosegue il MEF, la lettura della Relazione illustrativa di accompagnamento del d. Lgs. n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-bis, riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente.

Peraltro, tale disciplina è pure destinata a breve ad essere ulteriormente adattata in relazione alla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, in base all’art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024 e all’art. 41, c. 2, del medesimo decreto delegato, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024.

In conclusione, secondo il MEF, una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino al 30 aprile 2024, nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

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